COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO U.S. ROCCAPALUMBA e calciatore Lo Sciuto Alberto (Pol. Fonni) per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 44/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
U.S. ROCCAPALUMBA e calciatore Lo Sciuto Alberto (Pol. Fonni) per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento - Proc. n. 44/B
Con nota del 5.03.2003 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la Società tesserato il calciatore in epigrafe, e questi per avere sottoscritto la richiesta malgrado questi fosse già tesserato per altra Società (Pol. Fonni);
Contestati ritualmente gli addebiti, considerato che sono pervenute memorie difensive inconducenti ai fini dell’invocata discolpa; ritenuto il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art.40 p. 4 N.O.I.F. e 4 n. 6 C.G.S. nella contumacia dei deferiti;
P.T.M.
La Commissione Disciplinare
DELIBERA:
di infliggere alla Società U.S. Roccapalumba l’ammenda di Euro 300 (trecento);
di infliggere al calciatore Lo Sciuto Alberto (Pol.Fonni) la squalifica a tutto il 30.04.2003;
si comunichi alle parti interessate.
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