COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO POL. MADONNA DELLA MILICIA e calciatore Perrotta Antonio (tesserato U.S. S.Andrea Gricignano) per violazione art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 44/B bis
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
POL. MADONNA DELLA MILICIA e calciatore Perrotta Antonio (tesserato U.S. S.Andrea Gricignano) per violazione art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento - Proc. n. 44/B bis
Con nota del 5.03.2003 il Comitato Regionale Sicilia a deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la Società tesserato il calciatore in epigrafe, e questi per avere sottoscritto la richiesta, malgrado questi fosse già tesserato per altra Società (U.S. S.Andrea Gricignano);
contestati ritualmente gli addebiti;
considerato che non sono pervenute memorie o deduzioni difensive;
ritenuto il comportamento ascritto gli integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 p.4 N.O.I.F., e n. 6 C.G.S., nella contumacia dei deferiti;
P.T.M.
La Commissione Disciplinare
DELIBERA:
di infliggere alla Pol. Madonna della Milicia l’ammenda di Euro 300 (trecento);
di infliggere al calciatore Perrotta Antonio (U.S. Andrea Gricignano) la squalifica a tutto il 30.04.2003;
Si comunichi alle parti interessate.
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