COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 48 del 9/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico del Sig. Riccardo Messina (Presidente A.C. Palazzolo), Sig. Luigi Di Domenico (tesserato A.C. Palazzolo), Christian Caligiore (tesserato A.C. Palazzolo), Sig. Giuseppe Bernardo (dirigente A.C. Palazzolo), Sig. Francesco Buccheri (tesserato G.S. San Paolo), e della Società A.C. Palazzolo – Proc. n° 255/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 48 del 9/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico del Sig. Riccardo Messina (Presidente A.C. Palazzolo), Sig. Luigi Di Domenico (tesserato A.C. Palazzolo), Christian Caligiore (tesserato A.C. Palazzolo), Sig. Giuseppe Bernardo (dirigente A.C. Palazzolo), Sig. Francesco Buccheri (tesserato G.S. San Paolo), e della Società A.C. Palazzolo – Proc. n° 255/A – Il Procuratore Federale, letti gli atti relativi all’esposto del Sig. Arena Salvatore contro la Società Palazzolo in merito all’indebita utilizzazione di un calciatore con le false generalità del figlio Arena Giuseppe nel corso della gara Comiso/Palazzolo del 9.3.2002; considerato che: 1) l’esposto presentato dal Sig. Salvatore Arena, quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Giuseppe Arena, calciatore tesserato per la Società A.C. Palazzolo, e’ fondato, atteso che risultano vere le circostanze fattuali ivi dedotte; 2) e’ stato possibile, infatti, accertare che in occasione della gara suddetta, la società A.C. Palazzolo nella propria distinta gara indicava come calciatore n° 6 il Sig. Giuseppe Arena, mentre in realtà, sotto tali dichiarate generalità schierava tale Francesco Buccheri, utilizzando all’uopo o documenti falsi o illegittimamente quelli del tesserato Giuseppe Arena, dei quali aveva disponibilità (vedi dichiarazione dell’Arena del 30 dicembre 2002); 3) l’indebito utilizzo di Francesco Buccheri, al posto di Giuseppe Arena, e’ testimonialmente provato dalle dichiarazioni rese da: Pietro Paolo Basile, Capriotti Flavio e Luigi Di Domenico. Ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. ascrivibile ai Sigg.ri Messina Riccardo, Presidente A.C. Palazzolo, Di Domenico Luigi, Caligiore Christian, entrambi calciatori tesserati A.C. Palazzolo, e Berrnardo Giuseppe, dirigente A.C. Palazzolo, nonché a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. ascrivibile alla società A.C. Palazzolo; visto l’art. 28 comma 4) lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva; ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare i predetti Sig. Messina Riccardo; Di Domenico Luigi; Caligiore Christian, Bernardo Giuseppe; Buccheri Francesco; la società A.C. Palazzolo per rispondere i primi cinque della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. per avere posto in essere le condotte meglio specificate nella parte motiva e la società A.C. Palazzolo della violazione di cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati; contestati i superiori addebiti le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo il giorno 25.3.2003 alle h. 16,00 alla quale si sono presentate tutte le parti deferite ad eccezione del Sig. Christian Caligiore che non ha presentato e/o inviato alcuna giustificazione; pertanto sono state raccolte le conclusioni e richieste del rappresentante la Procura Federale qui di seguito riportate: 48.1371 “ritenere il Sig. Riccardo Messina, il Sig. Giuseppe Bernardo, il Sig. Luigi Di Domenico, Sig. Christian Caligiore, Sig. Francesco Buccheri e la Società A.C. Palazzolo responsabili degli addebiti loro ascritti come da atto di deferimento della Procura Federale e relativa rituale contestazione della Commissione Disciplinare, infliggendo loro rispettivamente: - per il sig. Riccardo Messina la inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per un anno; - per il Sig. Giuseppe Bernardo la inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per un anno; - per il Sig. Luigi Di Domenico la squalifica fino al 30.10.2003; - per il Sig. Christian Caligiore la squalifica fino al 30.12.2003; - per il Sig. Francesco Buccheri la squalifica fino al 30.6.2004; - per la Società A.C. Palazzolo l’ammenda d Euro 1.000,00; A questo punto le parti deferite, sulla scorta delle richieste formulate dalla Procura Federale, così concludono: Sig. Messina Riccardo in proprio e nella qualità di Presidente della A.C. Palazzolo: nulla obietta sulla richiesta di inibizione inflitta ed ammenda comminata; Sig. Giuseppe Bernardo in ordine alla inibizione inflitta si rimette al giudizio della Commissione; Sig. Luigi Di Domenico in ordine alla squalifica inflitta, sulla scorta che lo stesso non e’ mai stato oggetto di pesanti squalifiche, ritiene che la sanzione possa essere più contenuta; Sig. Francesco Buccheri in ordine alla squalifica inflitta ritiene la stessa eccessiva e si rimette al giudizio della Commissione. La seduta viene chiusa alle ore 18,15 Le risultanze istruttorie e soprattutto dibattimentali hanno permesso di accertare che il fatto , oggetto del deferimento in esame e’ senza possibilità di dubbio alcuno avvenuto ed in particolare: a) il Presidente della A.C. Palazzolo, Sig. Riccardo Messina, pur non essendo presente alla gara, ha dichiarato, in udienza, di dovere ammettere che si e’ verificata l’illecita circostanza e cioè che nella agra di che trattasi ha partecipato tale Francesco Buccheri calciatore non tesserato nella A.C. Palazzolo, schierato sotto il nome di Giuseppe Arena non presente ed utilizzandone il documento di riconoscimento di quest’ultimo. Del tutto e’ venuto a conoscenza, quando su precise rimostranze e minacce di denunzia da parte del genitore del calciatore Arena Giuseppe, si e’ preoccupato di conoscere attraverso i propri tesserati la verdidicità dell’illecito episodio consumato. Dichiara di assumersi tutta la responsabilità nascente quale Presidente della Società interessata; b) il dirigente Giuseppe Bernardo e’ altrettanto responsabile, perché, anche a volere ammettere di avere saputo dopo la circostanza incriminata, perché non presente alla gara, non si è attivato come dovuto, a far presente a chi di dovere la illecita condotta consumata, violando precise norme in materia vigenti; c) il calciatore Luigi Di Domenico, che accompagnava la squadra in assenza dei dirigenti, era a conoscenza del fatto consumato, anche perché conosceva il Buccheri suo compaesano e anche perché non ha mai militato tra le file della A.C. Palazzolo; d) Il calciatore Christian Caligiore e’ il principale responsabile di quanto posto in essere, perché ha compilato la distinta calciatori della sua squadra ed ha confidato ai compagni l’illecita sostituzione; tra l’altro la mancata presenza nell’udienza odierna rimane ingiustificata perché non suffragata da documentazione; e) Il calciatore Luigi Buccheri è chiamato a rispondere pienamente del fatto del quale ne e’ stato il soggetto, consapevole di non essere tesserato per l’A.C. Palazzolo ha lo stesso partecipato tra le file della stessa. I motivi giustificativi addotti non lo scagionano, anzi lo condannano. f) Per l’A.C. Palazzolo, la responsabilità, diretta ed oggettiva (Presidente e Tesserati) e’ automaticamente consequenziale; Per le superiori considerazioni, visti gli artt. 1 e 2 C.G.S. Delibera: Ritenere il Sig. Riccardo Messina responsabile della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere posto in essere la condotta meglio specificata nella parte motiva, infliggendogli l’inibizione, a tutti gli effetti, a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. fino al 31.12.2003; Ritenere il Sig. Luigi Di Domenico responsabile della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. per avere posto in essere la condotta meglio specificata nella parte motiva, infliggendogli la squalifica fino al 30.6.2003; Ritenere il Sig. Christian Caligiore responsabile della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. per avere posto in essere la condotta meglio specificata nella parte motiva, infliggendogli la squalifica fino al 31.12.2003; Ritenere il Sig. Giuseppe Bernardo responsabile della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. per avere posto in essere la condotta meglio specificata nella parte motiva, infliggendogli l’inibizione, a tutti gli effetti, a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. fino al 31.12.2003; Ritenere il Sig. Francesco Buccheri responsabile della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. per avere posto in essere la condotta meglio specificata nella parte motiva, infliggendogli la squalifica fino al 30.6.2004; Ritenere la Società A.C. Palazzolo responsabile della violazione di cui all’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati, infliggendole l’ammenda di Euro 1.000,00. La presente delibera va notificata alle parti interessate, nonché alla Procura Federale ed alla Presidenza Federale.
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