COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 003/03-cc.DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PER LA TOSCANA A CARICO DEL TESSERATO MONTUORI MICHELE E DELLA U.C. PIEVE A NIEVOLE

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 003/03-cc.DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PER LA TOSCANA A CARICO DEL TESSERATO MONTUORI MICHELE E DELLA U.C. PIEVE A NIEVOLE Con provvedimento trasmesso in data 18 luglio 2002 il Presidente del C.R.T. ha deferito a questa Commissione il Sig. Montuori Michele perché, tesserato quale calciatore per la Società Vergine dei Pini, ha svolto mansioni di allenatore f.f. nella Soc. Vianuova Pieve a Nievole. In conseguenza di tale provvedimento viene contestualmente deferita, per il principio della responsabilità oggettiva, la U.C. Pieve a Nievole. Convocati nei modi e nelle forme di rito, sia il tesserato che la Società deferita, risultano entrambi presenti alla odierna udienza. Il Presidente della C.D. espone i fatti: a seguito di quanto accaduto in occasione della gara Vianuova Pieve a Nievole c/Monsummano il G.S. di I grado del C.P. di Pistoia ha squalificato il tesserato Montuori Michele, quale allenatore della Società Vianuova Pieve a Nievole, fino al 22.5.c.a.. In data 09.05.02 la A.C. Vergine dei Pini inviava, al C.P. di Pistoia un esposto denuncia con il quale indicava che il Montuori non poteva rivestire tale qualifica essendo tuttora tesserato per l'A.C. Vergine dei Pini quale calciatore. Fonda la denunciante il proprio assunto richiamando la decisione con la quale la Commissione Tesseramenti ha, in data 24 gennaio 2002, accolto il ricorso proposto contro la richiesta di svincolo presentata dal calciatore Montuori. Detta denuncia veniva trasmessa dal Presidente del Comitato Provinciale al Presidente del Comitato Regionale per la Toscana che, di conseguenza ha deferito i tesserati a questa Commissione a norma dell'art. 25 c. 4 del vigente C.G.S. Così introdotto il dibattimento viene ascoltato il tesserato il quale ammette l'addebito rilevando però di aver agito nel modo già descritto poiché riteneva di poter comunque allenare la squadra esordienti, composta da ragazzi nati nel 1991 e per la sua particolare predisposizione ad allenare i giovanissimi. Viene quindi data la parola al rappresentante della U.C. Vianuova Pieve a Nievole che afferma di essere venuto a conoscenza solo in data 6 giugno 2002 allorchè è stato pubblicato sul C.U. l'accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Vergine dei Pini contro la richiesta di svincolo presentata dal calciatore. Ascoltate le parti deferite la C.D. passa alla decisione. Non vi è dubbio che la decisione della Commissione Tesseramenti. presa in data 24.1.2002, ha confermato lo status di calciatore del tesserato, non accogliendo quindi la richiesta di svincolo per inattività, con la conseguenza che egli risultava a tutti gli effetti tesserato quale calciatore per la Soc. Vergine dei Pini e pertanto non poteva esplicare alcun incarico per altre Società. Altrettanto indubbio è che in applicazione del disposto dell'art. 44 c. 6 del C. di G.S., essendo la delibera della Commissione Tesseramenti immediatamente esecutiva, anche l'eventuale appello non modifica in alcun modo lo status del calciatore. In ogni caso sulla questione si è pronunciata la C.A.F. che, con sentenza del 5.7.2002, ha respinto l'appello del Montuori contro la revoca della concessione di svincolo per cui la decisione della Commissione Tesseramenti – come detto, nel frattempo esecutiva - ha trovato la sua completa definitività. Da tutto ciò discende la inevitabile colpevolezza del Montuori che, avvisato dalla Commissione Tesseramenti fino dal 24 gennaio 2002 della esecutività della propria decisione non avrebbe dovuto acquisire la qualifica di allenatore così come l'U.C. Vianuova Pieve a Fievole avrebbe dovuto accertarsi, prima di utilizzare il Montuori quale allenatore, che non vi fossero preclusioni di carattere normativo all'affidamento dell'incarico P.Q.M. La C.D. rilevato quanto dispone il 2 comma dell'art. 40 delle Noif che stabilisce la possibilità per un calciatore di richiedere il tesseramento quale allenatore dilettante solo per la società per la quale egli è tesserato, considerata la conclamata violazione di detta norma, delibera infliggere al tesserato Montuori Michele la sanzione della squalifica per mesi quattro. Alla Società U.C. Vianova Pieve a Nievole, tenuto conto delle attenuanti invocate, viene inflitta l'ammenda di € 200 (duecento). Per entrambi i soggetti deferiti la C.D. ha tenuto conto del buon comportamento processuale tenuto in questa sede.
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