COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 004/03-sa.Deferimento del Sig. LORENZINI Ennio ( all’epoca dei fatti tesserato della A.S. Armando Picchi ) per art. 1 C. di G.S. e della medesima società per art. 6, comma 2 C. G.S

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 004/03-sa.Deferimento del Sig. LORENZINI Ennio ( all’epoca dei fatti tesserato della A.S. Armando Picchi ) per art. 1 C. di G.S. e della medesima società per art. 6, comma 2 C. G.S Con atto di contestazione del Presidente della Commissione Disciplinare, recepito l’atto del Presidente del C.R.T. di questo Comitato Toscano del 16 settembre 2002, ha disposto il deferimento del ex tesserato e della società in oggetto per rispondere: il primo, della violazione dell’art. 1 C. di G. S. “…per avere al termine della gara Picchi Calcio – Castelfiorentino del 21 aprile 2002, valida per il Campionato di Eccellenza Toscana, offeso e minacciato il D.G. cercando di colpirlo con un pugno e di averlo poi raggiunto con un calcio alla coscia, causando allo stesso forte dolore ed una leggera escoriazione, colpendolo poi con uno sputo al volto”. la seconda, per responsabilità oggettiva quale società di appartenenza del tesserato – all’epoca del fatto - in ordine alla violazione ascritta al LORENZINI.- Rinviati dinanzi a questa C.D. per la trattazione del caso, in data 8 novembre 2002 si presentavano due tesserati della A.S Picchi, peraltro privi di rappresentanza del sodalizio E’ certa, così come rappresentato dalla contestazione, la responsabilità del LORENZINI in ordine all’addebito a costui contestato, emergendo dalle univoche risultanze degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini. Ed invero, come emerge dal rapporto gara e dal relativo supplemento, è descritto un susseguirsi di episodi indebiti di “un certo dirigente”, nell’immediato non identificabile da parte dell’arbitro, non essendo inserito nelle note gara ed anche per la concitazione dei fatti; costui, in un primo momento - a fine gara – correva incontro all’arbitro, urlando frasi oltraggiose ed, ancor più, minacciose, quali “…bastardo, ti ammazzo, oggi torni in ambulanza, non esci vivo…”; di poi cercava di colpirlo con un pugno non riuscendoci, ed allorquando il DG nel tentativo di guadagnare gli spogliatoi – la stessa persona – lo colpiva con un violento calcio alla coscia destra, causandogli forte dolore ed una leggera escoriazione; fino a che – non soddisfatto del proprio operato – l’ aggressore lo attingeva al viso con uno sputo. Il dolore alla gamba persisteva fino alla serata. Il LORENZINI veniva “identificato” dai CC, sollecitato l’intervento dall’arbitro medesimo, nel senso che ne appuravano al presenza e lo “individuavano”; tali generalità venivano indicate all’arbitro a mezzo di tessera federale e del relativo numero, di cui, peraltro, il DG aveva la disponibilità. In sede di escussione davanti all’Ufficio indagini il LORENZINI non contestava la riconducibilità alla sua persona dei fatti, circostanza questa che può dunque dirsi definita - ma dichiarava che si era limitato a tentare di colpire, non riuscendovi, la gamba l’arbitro con un calcio - profilo questo che ne conferma ulteriormente la partecipazione attiva agli episodi –, negando ogni altra condotta violenta e/o lo sputo. Aggiungeva che si era subitaneamente dimesso da incarichi societari, assumendosi la responsabilità dell’accaduto. In questa sede, può solo ricordarsi come, per disposto del C.G.S., la versione arbitrale, in questa vicenda, come detto, oltretutto lineare e precisa - sia assistita, comunque, da fede privilegiata rispetto alla tesi liberatoria dell’incolpato ove diversa e/o contrastante. La notevole gravità delle condotte addebitate e qui acclarate, peraltro, come visto plurime, variegate ed insistite, tentando e poi riuscendo di porre in essere violenze fisiche verso l’arbitro, alla fine raggiungendolo anche con uno sputo, gesto - a sé considerato - del tutto biasimevole, depone per l’adozione di sanzione di proporzionata, significativa, entità, che si stima equo, in ragione dei profili oggettivi e soggettivi rappresentati - fissare in anni tre di inibizione per il LORENZINI. Deve anche asseverarsi anche la responsabilità oggettiva della Società A.S. Picchi, per la quale il dirigente risultava tesserato, al momento dell’episodio, che discende dal vincolo di appartenenza alla stessa, una volta conclamata la responsabilità diretta del tesserato. E’ di intuitiva evidenza come le dimissioni da ogni carica societaria del soggetto in interesse, intervenute poco dopo gli accadimenti - non immutano la vicenda disciplinare esaminata, ed il potere - dovere sanzionatorio dell’Organo di giustizia, qui sollecitato; anche in considerazione della possibilità di una eventuale e non preclusa, ripresa in futuro da parte del LORENZINI di attività all’interno della F.I.G.C. -. Ciò posto, appare non particolarmente grave l’indebito ascrivibile al sodalizio, dovendosi valutare come labile il “rapporto dell’agente con la società” - a cui comunque ragguagliare anche la responsabilità oggettiva – in quel dato momento in cui il tesserato ha estrinsecato violenza inconsulta verso l’arbitro, azione non contenibile agevolmente da altri tesserati per come svoltasi la vicenda vessatoria, pur protrattasi per qualche minuto, solo rimarcando come fosse specifico onere del A.S. Picchi, quale società ospitante l’incontro, di curare che nessuno soggetto non abilitato, quale era in quel contesto il LORENZINI, neppure se tesserato, potesse entrare nel campo di gioco e nelle strutture interne attigue. Appare congrua, in ragione di ciò l’applicazione di Euro 500 di ammenda. P.Q.M. Dichiara la responsabilità del LORENZINI Enio e della A.S. Armando Picchi, in ordine alle contestazioni di cui in rubrica e applica al LORENZINI la inibizione dalle attività federali per anni tre ed alla Società l’ammenda di Euro 500.-
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