COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 23 del 19/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 52 – 68/03.rg. Deferimento di: Quercioli Gianni presidente della F.C Luigi Meroni Tsuchimura Saturo – Calciatore F,C Luigi Meroni Scholtabers Rolando Gerard – Calciatore della F.C Luigi Meroni Soc. Luigi Meroni F.C
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 23 del 19/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA
52 – 68/03.rg. Deferimento di:
Quercioli Gianni presidente della F.C Luigi Meroni
Tsuchimura Saturo – Calciatore F,C Luigi Meroni
Scholtabers Rolando Gerard – Calciatore della F.C Luigi Meroni
Soc. Luigi Meroni F.C
Recepiti gli atti del Presidente del C.R.Toscana , il Presidente della Commissione Disciplinare , disponeva con separati atti di contestazione , il deferimento del Dirigente e dei due calciatori in oggetto per la violazione di cui all’art. 1 C.G.S “ per avere sottoscritto 2 atti dove si dichiarava che i calciatori in questione non erano mai stati affiliati a Federazione estera.” Dichiarazioni risultate mendaci come indicato dall’Ufficio tesseramenti.
Inoltre , ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S , veniva deferita anche la societa’ per respensobilita’ diretta nella violazione ascritta al Presidente.
Rinviati dinanzi a questa Commissione per la trattazione del caso , in data 13.12.2002 , tutti gli incolpati si presentavano . In tale sede la C.D disponeva la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva.
Alle contestazioni della C.D , il Presidente Quercioli , dichiarava che quanto accaduto e’ stato frutto di malintesi . Infatti entrambi i calciatori , quando sono arrivati in Italia , ritenevano per motivi diversi , di non essere piu’ tesserati con le Federazioni del loro paese.
Per tali motivi il Quercioli , chiedeva l’applicazione della sanzione minima.
Dagli atti in possesso di questa Commissione , appare confermata la responsabilita’ dei soggetti in causa.
La non eccessiva gravita’ dei fatti addebitati , conduce all’adozione di una sanzione che si stima equo determinare in MESI DUE di Inibizione per il Presidente della F.C Luigi Meroni.
Per la squalifica per MESI SEI dei due calciatori in qualita’ di soggetti maggiormente responsabili del mendacio acclarato.
Per quanto concerne infine , la responsabilita’ della F.C Luigi Meroni , per la quale il Quercioli ricopriva la carica di Presidente all’epoca dei fatti contestati , appare congrua l’applicazione di una Ammenda pari a 144.00 EURO , qui richiamando anche l’analogia di vicende similari
P.Q.M
La Commisisone Disciplinare dichiara la responsabilita’ di tutti gli incolpati in ordine alle contestazioni di cui all’oggetto ed infligge:
Al Presidente la Inibizione fino al 13 Febbraio 2003
Ai Calciatori la squalifica fino al 13 Giugno 2003
Alla societa’ l’ammenda di 144,00 Euro
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