COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 47 del 29/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 208/03-gc.Deferimento A Carico Del Sig. Maestrelli Stefano E Dell’u.S. San Pierino, Disposto Dal Presidente Del C.R. Toscana.
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 47 del 29/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA
208/03-gc.Deferimento A Carico Del Sig. Maestrelli Stefano E Dell’u.S. San Pierino, Disposto Dal Presidente Del C.R. Toscana.
Il Presidente del C.R. Toscana deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Maestrelli Stefano e l’U.S. San Pierino per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. poiché nonostante squalificato partecipava alle gare valide per il campionato provinciale juniores San Pierino – Pistoia Calcio del 15.03.2003 e Gragnano – San Pierino del 22.03.2003. La seconda per la violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio calciatore.
I fatti traevano origine da una segnalazione del G.S. di Pistoia in seguito alle squalifiche da questi comminate al tesserato e pubblicate sui C.U. n°32/03 e 34/03.
Istruiti gli atti, il Collegio convocava per l’odierna udienza sia il tesserato che la società.
Avanti a questa C.D. compariva quindi il sig. Maestrelli Stefano, mentre nessuno munito di regolari poteri o delega compariva per la società.
Il tesserato affermava di non essere stato a conoscenza delle squalifiche inflitte, poiché in nessuno degli episodi contestati era stato espulso dall’arbitro, e a suo avviso non si era verificato alcun episodio tale da consigliare una lettura del comunicato ufficiale da parte sua e della società.
Osserva la Commissione che nessun dubbio vi sia sul fatto, che risulta documentato dagli atti. Ne deriva, quindi, che a questo punto deve solo decidersi sull’entità della sanzione.
Risulta evidente che i giocatori e, soprattutto, le società, non possono esimersi dalla lettura del comunicato ufficiale, vista l’importanza delle funzioni che esso assolve e delle conseguenze che ne possono derivare per i tesserati.
L’esposizione del Maestrelli, però – per i modi e le sfumature che il Collegio ha percepito - hanno convinto la Commissione che vi sia stata essenzialmente una commistione fra superficialità e buona fede nel comportamento del giocatore e della società.
La Commissione Disciplinare ritiene, pertanto, che possa essere comminata al tesserato – ed alla società per la responsabilità oggettiva che ne deriva – una sanzione davvero esigua.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dispone la squalifica del sig. Maestrelli Stefano fino al 20 giugno 2003, e commina l’ammenda di € 50,00 (cinquanta) alla società U.S. San Pierino.
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