COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 53 del 30/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 236/03-rg. Deferimento del Presidente del G.S. INTERCOMUNALE di MASSAROSA per violazione dell’art.1,comma 1 C.G.S. e della società medesima per violazione dell’art.2,comma 2,C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 53 del 30/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 236/03-rg. Deferimento del Presidente del G.S. INTERCOMUNALE di MASSAROSA per violazione dell’art.1,comma 1 C.G.S. e della società medesima per violazione dell’art.2,comma 2,C.G.S. Con atto di contestazione il Presidente della Commissione Disciplinare,recepito l’atto della Procura Federale,disponeva il deferimento del Presidente del G.S. Intercomunale di Massarosa e della società medesima per rispondere: - il primo della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. - la seconda per violazione dell’art.2 comma 2 C.G.S. Rinviato davanti a questa C.D. per la trattazione del caso il sig.Claudio Bartoletti, Presidente del G.S. Intercomunale di Massarosa, non si è presentato, mentre è presente il rappresentante della Procura Federale l’Avv. Roberto Lombardi. Quest’ultimo, preliminarmente, chiede la modificazione del capo di incolpazione per la società, ritenendola responsabile ai sensi dell’art.2 comma 4 del G.G.S. e non già ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. I deferimenti in oggetto si riferiscono al comportamento tenuto dal Presidente della società in epigrafe in seguito al provvedimento del G.S. che infliggeva al G.S. Massarosa la perdita a tavolino dell’incontro con il Lido di Camaiore. Il sig. Bartoletti, infatti, inviava due note di protesta al Comitato Provinciale di Lucca e al Comitato regionale Toscano L.N.D. il cui contenuto è stato considerato lesivo nei confronti dei dirigenti operanti nell’ambito federale e dei tesserati A.I.A.. Il rappresentante della Procura Federale chiede che venga riaffermata la responsabilità del sig. Bartoletti e che gli venga irrogata una inibizione fino al 15 luglio 2003. Chiede, inoltre, che venga riaffermata la responsabilità diretta della società per la violazione ascritta al proprio Presidente con conseguente ammenda pari a euro 100. Questa Commissione Disciplinare pur ritenuti conclamati i fatti addebitati al sig.Bartoletti, non può non tener conto dell’ottimo comportamento processuale tenuto dal medesimo in occasione dell’incontro avuto con il collaboratore dell’ufficio indagini. In quella sede, infatti, il Presidente del G.S. Massarosa ammetteva di aver sbagliato nell’usare una terminologia poco sportiva nei confronti dei dirigenti della Federazione e di tesserati A.I.A. e si dichiarava dispiaciuto di quanto accaduto. Rinnovava ,inoltre, la volontà a voler proseguire nel proprio mandato Presidenziale con rinnovato spirito di sacrificio, rinunciando alle minacciate dimissioni . P.Q.M. La Commissione Disciplinare conferma la responsabilità del sig. Claudio Bartoletti quale presidente del G.S. Intercomunale Massarosa e della società medesima in ordine alle contestazioni di cui all’oggetto e applica al primo una ammonizione con diffida e alla seconda una ammenda di euro 100.00
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