COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI APRUZZESE ALESSANDRO – ARBITRO DELLA SEZIONE DI FOLIGNO – INCOLPATO DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.1 C.1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELL’ART. 31 DEL REGOLAMENTO DELL’AIA, ha pronunciato la seguente DECISIONE:

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI APRUZZESE ALESSANDRO – ARBITRO DELLA SEZIONE DI FOLIGNO – INCOLPATO DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.1 C.1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELL’ART. 31 DEL REGOLAMENTO DELL’AIA, ha pronunciato la seguente DECISIONE: · Con atto pervenuto il 6.11.2002, il Procuratore Federale della FIGC deferiva a questa Commissione Disciplinare APRUZZESE Alessandro, Arbitro della Sezione di Foligno, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 c.1 del Codice di Giustizia Sportiva e di cui all’art. 31 Regolamento AIA, per avere modificato tanto il proprio referto quanto la propria copia della distinta dei calciatori dell’A.S. Carbonesca, in momento successivo alla prima compilazione, alterando in tal guisa il computo delle ammonizioni e conseguentemente la irrogazione delle successive sanzioni. · L’intervento dell’Ufficio Indagini prendeva le mosse da due esposti rimessi al Sig. Presidente del CRU dal Presidente della A.S. Casacastalda e dalla Pol. Pretola nei quali si faceva presente che, nel Comunicato Ufficiale pubblicato successivamente alla gara A.S.Carbonesca-A.S. S.Lorenzo Lerchi, non si faceva menzione di provvedimento alcuno nei confronti di due calciatori dell’A.S. Carbonesca, già diffidati, ammoniti “senza possibilità di equivoci” dall’arbitro nel corso della citata gara. · Nei predetti esposti si lamentava, poi, che la omissione delle conseguenti sanzioni a carico dei due calciatori dell’A.S. Carbonesca, già diffidati, non poteva essere tollerata in quanto poteva falsare la validità del campionato e si rappresentava, anche, che le ammonizioni erano state ben percepite da alcuni tesserati delle Società esponenti, i quali avevano assistito di persona alla gara suddetta perché le rispettive squadre erano interessate alla conquista del vertice della classifica del girone. · A seguito dell’inchiesta esperita dall’Ufficio Indagini della FIGC, il cui intervento era stato prontamente sollecitato dal Presidente del CRU, rimaneva accertato che il direttore di gara Apruzzese Alessandro aveva effettivamente portato delle correzioni e nel proprio referto e nella distinta dei calciatori dell’A.S. Carbonesca; da detti accertamenti, quindi, scaturiva, come conseguenza, il deferimento del menzionato arbitro Apruzzese Alessandro per rispondere degli addebiti sopra indicati. · L’Apruzzese all’udienza odierna, si riportava alle dichiarazioni già rese al rappresentante dell’Ufficio Indagini, assumendo, a sua difesa, che aveva provveduto alle correzioni in parola perchè nella trascrizione dei giocatori ammoniti era incorso in errore seguendo le indicazioni riportate nel suo taccuino e che le menzionate annotazioni, successive alle correzioni apportate nel suo referto e sulla distinta della Società corrispondevano al vero, perché effettuate integrando le emergenze del taccuino con i suoi ricordi specifici. · All’esito dell’interrogatorio dell’incolpato il rappresentante della Procura Federale concludeva, affermata la responsabilità dell’Apruzzese, per la applicazione nei suoi confronti di una squalifica per anni due. · Il difensore dell’Apruzzese, per contro, chiedeva che il suo assistito fosse mandato assolto da ogni addebito e comunque dalla violazione di cui all’art. 1 c.1 del C.di G.S. e che, di conseguenza, gli atti fossero rimessi al Comitato Regionale Arbitri di Perugia atteso che per la residua violazione dell’art. 31 del Regolamento AIA, il predetto Apruzzese rimaneva soggetto esclusivamente alla giurisdizione domestica. · E’ fuori dubbio che nel referto arbitrale si rilevano delle cancellature nella sezione “giocatori ammoniti” riferentesi al nominato Paciotti Simone; che nella distinta dell’A.S. Carbonesca risultano cancellate le crocette poste nella finca “ammoniti” accanto ai nominativi Paciotti e Pozzolini e che nella sezione “varie” del referto si fa menzione delle correzioni e della relativa giustificazione. · E’ fuori dubbio, anche, che l’arbitro Apruzzese, per sua stessa ammissione, ha rilasciato, come di regola, alle squadre in gara, le rispettive distinte; in quelle dell’A.S. Carbonesca risultavano, però, crocettati i nomi di Paciotti e Pozzolini in quanto corrispondenti ai giocatori ammoniti che egli aveva riportato nel taccuino. · E’, altresì, fuori dubbio che l’arbitro, sempre per sua ammissione, a casa sua, ha proceduto alla redazione del referto e, sulla scorta di quanto ricordava, ha cancellato la croce corrispondente al Paciotti; ha cancellato lo stesso nominativo già indicato nella sezione “giocatori ammoniti”; ha trasferito la crocetta vicino al n. 6 dell’A.S. S. Lorenzo Lerchi; ha cancellato la crocetta apposta accanto al nome del calciatore Pozzolini dell’A.S. Carbonesca e l’ha trasferiota al n. 11 della stessa squadra. · All’odierno dibattimento l’arbitro ha spiegato a questa Commissione,, per quanto riguarda il n. 6 dell’A.S. Carbocesca (Paciotti), che era incorso in errore in quanto avrebbe dovuto crocettare, in sua vece, sin dall’origine, il numero 6 dell’A.S. S.Lorenzo Lerchi dal momento che egli si era ricordato, a casa, in sede di controllo del referto e delle distinte già stilati, di non aver mai ammonito quest’ultimo, come erroneamente indicato nel taccuino e quindi nella distinta rilasciata a fine gara alla indicata Soc. Carbonesca, bensì il secondo numero 6 dell’A.S. S.Lorenzo Lerchi; di ciò si è dichiarato certo perché trattavasi di un atleta di colore, circostanza questa rimastagli impressa. · L’arbitro ha anche riferito che aveva riportato, dapprima, solo sulla distinta dell’A.S. Carbonesca, come appariva anche nella copia rilasciata alla Società interessata, la crocetta accanto al n. 10 Pozzolini, crocetta che poi cancellava per essersi meglio ricordato di non averlo mai ammonito e riportava la crocetta a fianco del n. 11, sempre dell’A.S. Carbonesca, anche perché accanto a quella apposta vicino al Pozzolini, aveva posto una freccetta per indicare che l’ammonizione andava, in concreto, riferita solo al n. 11 Rozzi; che non aveva riportato fra gli ammoniti, nella relativa sezione del referto, il nome del Pozzolini perché, in suo luogo, era stato annotato quello del Rozzi a suo dire effettivamente ammonito; che tutta questa operazione era stata da lui eseguita a casa sua, il lunedì mattina, successiva alla gara, e, infine, che non aveva mai ammonito il calciatore dell’A.S. Carbonesca Ceppodomo e per questo anche il predetto non figurava nella relativa sezione del referto. · Tutto ciò chiarito, osserva la Commissione, che gli assunti difensivi svolti dall’incolpato trovano ampia smentita negli atti ufficiali e perché negli stessi non si rinvengono riscontri obiettivi e perché i medesimi assunti risultano efficacemente contrastati e travolti dalle dichiarazioni rese al rappresentante dell’Ufficio Indagini di alcuni dirigenti dell’A.S. Casacastalda e della Pol. Pretola, dichiarazioni che non vi è motivo di disattendere. · A tal fine, infatti, è sufficiente considerare che sia gli uni che gli altri dirigenti, presenti allo stadio per visionare la squadra dell’A.S. Carbonesca, loro avversaria, per la conquista della vetta della classifica del girone A) – seconda categoria – hanno, in modo concorde, univoco e circostanziato, indicato in Pozzolini il calciatore dell’A.S. Carbonesca effettivamente ammonito nel primo tempo e in Ceppodomo Michele l’altro calciatore, sempre dell’A.S. Carbonesca, ammonito verso la fine del secondo tempo, nominativi che poi non compaiono, nel referto di gara, tra gli ammoniti. · Né, può, quindi, seguirsi l’arbitro allorquando afferma che può avere indotto i testi in errore il fatto che egli abbia ammonito il n. 11, Rozzi, e non il n. 10, Pozzolini, presentandosi questo all’atto della esibizione del cartellino giallo in gruppo con altri giocatori ed allorquando afferma che ha assunto provvedimenti disciplinari solo nei confronti del portiere di riserva dell’A.S. Carbonesca atteso che, tutti i testi escussi, hanno rappresentato che il Pozzolini, all’atto della notifica della ammonizione, non aveva vicino a sé alcun compagno di squadra; che il portiere del Carbonesca - Ceppodomo -, veniva ammonito per perdita di tempo, dopo essere stato in precedenza richiamato e che venivano ammoniti altri calciatori dell’A.S. Carbonesca fra cui il n. 11, come Marco Bazzucchi, dirigente dell’A.S. Casacastalda afferma in modo specifico e dettagliato. · La verità è che, a fronte di una tale concordanza di dichiarazioni e di un così consistente quadro testimoniale non appare possibile giustificare, in alcun modo, il comportamento del menzionato direttore di gara a meno che non si pensi ad una allucinazione collettiva dei suddetti dirigenti spettatori o ad una congiura ordita nei confronti di lui. · E’ convincimento di questa Commissione, quindi, che, per assoluta mancanza di diligenza e per un marcato pressapochismo (crocette che prima compaiono, poi scompaiono; freccette direzionali che partono da un nominativo per indicarne un altro, cancellature, etc.), non tollerabili in chi svolge, nello sport, funzioni così importanti e delicate come quelli dell’arbitro, l’Apruzzese abbia posto in essere delle colpose alterazioni ed omissioni nella indicazione delle ammonizioni che hanno comportato poi, una non corretta o mancata successiva irrogazione delle sanzioni, da parte degli Organi a ciò proposti, nei confronti di quei calciatori già diffidati in precedenza e non indicati, come ammoniti, nella gara in questione. · Alla luce di quanto sopra, non può non affermarsi la responsabilità dell’Apruzzese in ordine agli addebiti contestatigli e, quindi non può non censurarsi il suo operato. · Questa Commissione, pertanto, tenuto conto della entità dei fatti, delle modalità di svolgimento degli stessi e delle conseguenze derivate (mancata irrogazione di provvedimenti disciplinari da parte degli Organi competenti), reputa equo infliggere all’incolpato la sanzione della squalifica per anni uno e mesi uno ivi compresa quella già eventualmente sofferta (sospensione). P.Q.M. - LA COMMISSIONE DISCIPLINARE, RITENUTA LA RESPONSABILITÀ DEL SIG. APRUZZESE ALESSANDRO IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATIGLI, INFLIGGE ALLO STESSO LA SQUALIFICA DI ANNI UNO E MESI UNO IVI COMPRESA QUELLA EVENTUALMENTE GIÀ SOFFERTA.
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