COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 4/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Il calciatore Regnicoli Giovanni della Pol. Ripa; il Sig. Marcacci Rolando, Dirigente accompagnatore della Pol. Ripa; la Società Pol. Ripa, partecipante al Campionato di Promozione Regionale, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., i primi due per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e la Società per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. – responsabilità oggettiva – della infrazione commessa dai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 60 del 4/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
Il calciatore Regnicoli Giovanni della Pol. Ripa; il Sig. Marcacci Rolando, Dirigente accompagnatore della Pol. Ripa; la Società Pol. Ripa, partecipante al Campionato di Promozione Regionale, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., i primi due per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e la Società per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. - responsabilità oggettiva - della infrazione commessa dai propri tesserati.
Nella riunione del giorno 4.04.2003 veniva pronunciata la seguente decisione.
F A T T O
La Società sopra specificata faceva partecipare il calciatore Regnicoli Giovanni in posizione irregolare alla gara Ripa - Pianello, risultando la posizione dello stesso in squalifica, per recidività di ammonizioni, non scontata e relativa alla stagione sportiva in corso.
Nessuna giustificazione veniva addotta dalla Società e dai tesserati che non comparivano all’odierna udienza, seppure regolarmente convocati.
M O T I V I
La Commissione osserva che nessun dubbio è dato di avere sulla violazione dell’obbligo in questione posto in essere dal calciatore, dal Dirigente accompagnatore ufficiale e dalla Società sopra indicata.
Di conseguenza il comportamento degli stessi deve essere sanzionato.
Per il calciatore Regnicoli Giovanni viene comminata la squalifica per una giornata di gara; per il Dirigente accompagnatore Sig. Marcacci Rolando, la inibizione per giorni 15 (quindici) e per la Società Pol. Ripa, oggettivamente responsabile, l’ammonizione.
P. Q. M. LA C.D.
Di infliggere la squalifica per una gara al calciatore Regnicoli Giovanni;
Di infliggere la inibizione di giorni quindici al Dirigente Marcacci Rolando della S. Pol. Ripa e di infliggere alla S. Pol. Ripa l’ammonizione.
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