COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 4/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Il calciatore Villanueva Ivan Sergio della A.S. Tiber Riciclaggi; il Sig. Ceccagnoli Fabrizio, Dirigente accompagnatore della stessa Società; la Società Tiber Riciclaggi, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., i primi due per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e la Società per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. – responsabilità oggettiva – della infrazione commessa dai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 4/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Il calciatore Villanueva Ivan Sergio della A.S. Tiber Riciclaggi; il Sig. Ceccagnoli Fabrizio, Dirigente accompagnatore della stessa Società; la Società Tiber Riciclaggi, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., i primi due per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e la Società per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. - responsabilità oggettiva - della infrazione commessa dai propri tesserati. Nella riunione del giorno 4.04.2003 veniva pronunciata la seguente decisione: F A T T O La Società sopra specificata faceva partecipare il calciatore Villanueva Ivan Sergio in posizione irregolare alla gara Virtus Calcio a 5 - Tiber Riciclaggi, risultando la posizione dello stesso irregolare, non essendo tesserato. Nessuna giustificazione veniva addotta dalla Società e dai tesserati che non comparivano alla odierna udienza, seppure regolarmente convocati. M O T I V I La Commissione osserva che nessun dubbio è dato di avere sulla violazione dell’obbligo in questione posto in essere dal calciatore, dal Dirigente accompagnatore ufficiale e dalla Società sopra indicata. Di conseguenza il comportamento degli stessi deve essere sanzionato. Per il calciatore Vilanueva Ivan Sergio viene comminata la squalifica per una giornata di gara; per il Dirigente accompagnatore Sig. Ceccagnoli Fabrizio, la inibizione per giorni 15 (quindici) e per la Società Tiber Riciclaggi, oggettivamente responsabile, l’ammonizione. P. Q. M. LA C.D. Di infliggere la squalifica per una gara al calciatore Vilanueva Ivan Sergio; Di infliggere la inibizione di giorni quindici al Dirigente Ceccagnoli Fabrizio della Società Tiber Riciclaggi e di infliggere alla Società Tiber Riciclaggi l’ammonizione.
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