COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Il calciatore Biagini David della A.S. Grifo Attigliano; il Sig. Brozzetti Pier Paolo, Dirigente accompagnatore della A.S. Grifo Attigliano; la A.S. Grifo Attigliano, partecipante al Campionato di Promozione Regionale, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., i primi due per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e la Società per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. -responsabilità oggettiva- della infrazione commessa dai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
Il calciatore Biagini David della A.S. Grifo Attigliano; il Sig. Brozzetti Pier Paolo, Dirigente accompagnatore della A.S. Grifo Attigliano; la A.S. Grifo Attigliano, partecipante al Campionato di Promozione Regionale, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., i primi due per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e la Società per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. -responsabilità oggettiva- della infrazione commessa dai propri tesserati.
Nella riunione del giorno 22.4.2003 veniva pronunciata la seguente decisione, previa riunione dei due deferimenti.
F A T T O
La Società sopra specificata faceva partecipare il calciatore Biagini David in posizione irregolare alle gare Grifo Attigliano - Gabelletta e Virtus La Castellana - Grifo Attigliano, risultando la posizione dello stesso in squalifica, non scontata.
Nessuna giustificazione veniva addotta dalla Società e dai tesserati che non comparivano alla odierna udienza, seppure regolarmente convocati.
M O T I V I
La Commissione osserva che nessun dubbio è dato di avere sulla violazione dell’obbligo in questione posto in essere dal calciatore, dal Dirigente accompagnatore ufficiale e dalla Società sopra indicata.
Di conseguenza il comportamento degli stessi deve essere sanzionato.
Per il calciatore Biagini David viene comminata la squalifica per due giornate di gara; per il Dirigente accompagnatore Sig. Brozzetti Pier Paolo, la inibizione per giorni 30 (trenta) e per la Società A.S. Grifo Attigliano, oggettivamente responsabile, l’ammenda di Euro 50,00.
P.Q.M. LA C.D.
Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore Biagini David; di infliggere la inibizione di giorni trenta al Dirigente Brozzetti Pier Paolo della A.S. Grifo Attigliano e di infliggere alla Società A.S. Grifo Attigliano l’ammenda di Euro 50,00.
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