• Stagione sportiva: 2002/2003
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
Il Sig. ROFANI SERGIO, Dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. PERUGIA GIOVANE e la citata Società , partecipante al Campionato Regionale di 2^ Categoria, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., il primo per la violazione di cui all’ art. 1 comma 1 del CGS, per avere sottoscritto la lista dei giocatori, poi presentata all’ arbitro della gara , senza che nella stessa comparisse alcun giocatore nato dal 1° gennaio 1983 in poi e la seconda per la violazione di cui all’ art. 2 comma 4 del CGS – responsabilità oggettiva – per la infrazione e commessa dal proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
Il Sig. ROFANI SERGIO, Dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. PERUGIA GIOVANE e la citata Società , partecipante al Campionato Regionale di 2^ Categoria, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., il primo per la violazione di cui all’ art. 1 comma 1 del CGS, per avere sottoscritto la lista dei giocatori, poi presentata all’ arbitro della gara , senza che nella stessa comparisse alcun giocatore nato dal 1° gennaio 1983 in poi e la seconda per la violazione di cui all’ art. 2 comma 4 del CGS – responsabilità oggettiva – per la infrazione e commessa dal proprio tesserato.
Nella riunione del giorno 2.05.2003 veniva pronunciata la seguente decisione.
F A T T O
La Società sopra specificata nella gara POL AGELLO-PERUGIA GIOVANE disputata ad AGELLO il 16.11.2002, non faceva partecipare alcun giocatore nato dal 1.1.1983 in poi, contravvenendo in tale guisa al corrispondente obbligo di cui al Comunicato del CRU del 1.7.2002.
Alla odierna udienza si presentava il Sig. ROFANI SERGIO, Dirigente accompagnatore del PERUGIA GIOVANE, il quale ammetteva il fatto.
Nessuno si presentava per la Soc. deferita, sebbene ritualmente convocata.
M O T I V I
La Commissione osserva che nessun dubbio è dato di avere sulla violazione dell’obbligo in questione, tenuto conto della documentazioni in atti; peraltro vi è la esplicita ammissione dei fatti , oggi resa dal Dirigente ROFANI SERGIO.
Di conseguenza il comportamento degli stessi deve essere sanzionato.
Al Dirigente ROFANI SERGIO, questa Commissione ritiene di dovere comminare la inibizione per giorni 15 (quindici) ed alla Società PERUGIA GIOVANE, oggettivamente responsabile, l’ ammonizione..
P.Q.M. LA C.D.
Di infliggere al Sig. ROFANI SERGIO, Dirigente accompagnatore della Soc. PERUGIA GIOVANE, la inibizione di giorni 15 ed alla citata Società l’ ammonizione.
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Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
Il Sig. ROFANI SERGIO, Dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. PERUGIA GIOVANE e la citata Società , partecipante al Campionato Regionale di 2^ Categoria, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., il primo per la violazione di cui all’ art. 1 comma 1 del CGS, per avere sottoscritto la lista dei giocatori, poi presentata all’ arbitro della gara , senza che nella stessa comparisse alcun giocatore nato dal 1° gennaio 1983 in poi e la seconda per la violazione di cui all’ art. 2 comma 4 del CGS – responsabilità oggettiva – per la infrazione e commessa dal proprio tesserato."