COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 72 del 14/05/2003- pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare nel deferimento della Procura Federale della FIGC nei confronti di: Ø Sig. Mauro CIOTTI – Dirigente Soc. F.C. Real Virtus Ø Sig. Franco MASSUCCI – Presidente della Soc. F.C. Real Virtus Ø Società F.C. REAL VIRTUS Ø incolpati i primi due della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.di G.S. e la terza della violazione di cui all’art. 2 c.4 del C.di G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva, ha pronunciato la seguente decisione .

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 72 del 14/05/2003- pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare nel deferimento della Procura Federale della FIGC nei confronti di: Ø Sig. Mauro CIOTTI - Dirigente Soc. F.C. Real Virtus Ø Sig. Franco MASSUCCI - Presidente della Soc. F.C. Real Virtus Ø Società F.C. REAL VIRTUS Ø incolpati i primi due della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.di G.S. e la terza della violazione di cui all’art. 2 c.4 del C.di G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva, ha pronunciato la seguente decisione . F A T T O Con atto pervenuto in data 1.4.2003, il Procuratore Federale della FIGC, a conclusione degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini deferiva a questa Commissione Disciplinare i Sigg.ri Mauro Ciotti, dirigente Soc. F.C. Real Virtus e Franco Massucci, Presidente della stessa Società e la Società F.C. Real Virtus, in persona del suo legale rappresentante, per rispondere: i primi due, della violazione di cui all’art. 1, c. 1, del C.di G.S. , per avere (il Ciotti materialmente) falsificato i documenti di identità dei giocatori Outmane El Khanchouli e Alì El Khnchouli, rispettivamente nati il 15.12.1986 ed il 26.12.1988, alterando l’anno di nascita del primo (1987 in luogo del 1986) e del secondo (1989 in luogo del 1988); la Società della violazione di cui all’art. 2, c. 4, del C.di G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva dell’infrazione ascritta ai propri dirigenti. L’intervento dell’Ufficio Indagini prendeva le mosse da un esposto del Comitato Provinciale di Perugia nel quale si faceva presente la diversa data di nascita che veniva indicata nella documentazione inoltrata per il tesseramento dei calciatori sopra indicate nelle stagioni 2001-2002 e 2002-2003, nel senso che, mentre nella documentazione inoltrata dalla F.C. Real Virtus per la stagione 2001-2002 per i menzionati calciatori veniva indicata la data di nascita rispettivamente del 15.12.1987 e del 26.12.1989, in quella inoltrata dal G.S. Assisi Angelana, per la stagione sportiva 2002-2003, veniva indicata, rispettivamente, quella del 15.12.1986 e del 26.12.1988. Nel corso delle indagini venivano interrogati, fra gli altri, il Ciotti il quale ammetteva di aver proceduto alla falsificazione delle date di nascita, perché spinto dalla necessità di avere un numero sufficiente di giocatori per partecipare ai campionati studenteschi; il Massucci il quale affermava di non essere a conoscenza di quanto operato dal Ciotti, atteso che quest’ultimo era stato delegato per il tesseramento dei calciatori compresi nelle Categorie Esordienti e Giovanissimi ed il Sig. Angeletti, Presidente del G.S. Assisi Angelici che riferiva di avere semplicemente inoltrato la richiesta di tesseramento inerente ai giocatori succitati per la stagione 2002-2003 allegando alla richiesta stessa la documentazione prevista dalle norme regolamentari. A seguito di dette risultanze scaturiva il deferimento dei menzionati Ciotti e Massucci e della Soc. F.C. Real Virtus. Alla odierna udienza, cui interveniva il rappresentante della Procura Federale, non si presentavano, sebbene ritualmente convocati, gli incolpati. Il rappresentante della Procura Federale, illustrate le ragioni del deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei deferiti enunciando le richieste come indicate nel verbale dibattimentale. La Commissione procedeva alla lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Nessun dubbio è consentito avere sulla colpevolezza dei Sigg. Ciotti e Massucci in ordine agli addebiti loro rispettivamente attribuiti. Ed invero, a tal fine, vale considerare la circostanza che il Ciotti ha ammesso di aver falsificato le date di nascita dei giocatori indicati in premessa anche assumendo a giustificazione di un tale comportamento la necessità di poter inserire nell’organico delle squadre che avrebbero dovuto partecipare ai Campionati del Settore Giovanile Studentesco i giocatori sopra indicati non avendo potuto reperire altri giovani elementi in possesso dell’età richiesta per partecipare ai suddetti Campionati. E’ evidente che una tale giustificazione non rileva e non può certo diminuire od attenuare la responsabilità del Ciotti tenuto conto che ha posto in essere quanto a lui addebitato con fini fraudolenti. Diversamente va considerata la posizione del sig. Massucci il quale ha riferito di aver delegato – nulla però di scritto risulta in merito con riferimento alle stagioni sportive in questione - la gestione relativa ai campionati giovanili al Ciotti e di non essersi interessato, in alcun modo, dell’osservanza delle formalità regolamentari per il tesseramento dei suddetti calciatori. Ad avviso di questa Commissione, la indicata giustificazione, che non trova ostacolo alcuno in dichiarazioni contrarie dei soggetti interrogati, non può certo consentire un completo proscioglimento del Massucci in quanto, attesa la sua qualità di Presidente, avrebbe comunque dovuto, in mancanza di una delega scritta, controllare l’operato del dirigente Ciotti. Tuttavia la riferita situazione consente una più benevola valutazione della responsabilità dello stesso. Tanto chiarito ritiene questa Commissione che lo svolgimento dei fatti, come attribuiti al Ciotti, possa giustificare la inflizione di una inibizione al medesimo di mesi dodici. Per il sig. Massucci, invece, appare equo infliggere allo stesso mesi quattro di inibizione. Da tutto quanto sopra appare evidente che discenda anche la responsabilità, diretta ed oggettiva, della Società, attesa la posizione, in seno alla stessa, dei suddetti Ciotti e Massucci per cui si ritiene di dover infliggere alla predetta l’ammenda di Euro 100,00. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, affermata la responsabilità degli incolpati in ordine ai rispettivi addebiti, infligge: · al Sig. CIOTTI Mauro, Dirigente della Soc. Real Virtus, la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale, per mesi dodici; · al Sig. MASSUCCI Franco, Presidente della Soc. Real Virtus, la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale per mesi quattro; · alla Società F.C. Real Virtus, l’ammenda di euro cento.
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