COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 84 del 28/06/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento della Procura Federale nei confronti di: 1) Avv. Marco BRUSCO Giudice Sportivo presso il C.R.U 2) Sig. Giancarlo TOBIA Sost. Giudice Sportivo presso il C.R.U. Incolpati: della violazione di cui all’art. 1.1 del C.G.S. per avere, con riferimento alle determinazioni adottate in ordine alla gara Basta / Foligno del 26.10.2002, omesso di “sospendere il giudizio o di rinviarlo per la parte relativa agli incidenti” segnalati dall’arbitro che comunque non era stato sentito prima di omologare il risultato; che tale omissione era da considerarsi veramente grave tenuto conto che appariva poco credibile che il G.S., coadiuvato dal suo sostituto, abbiano richiesto una rettifica di orario sulla base di un referto perfettamente coerente e preciso su tale circostanza; che, infine, non andava trascurato di considerare il fatto rilevato dall’Ufficio Indagini secondo cui la rettifica “appariva falsa anche ad uno sprovveduto se solo si osservava la calligrafia e soprattutto la firma, atteso che la medesima contribuiva a rendere oscuro e lacunoso ciò che in precedenza era chiaro”. ;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 84 del 28/06/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento della Procura Federale nei confronti di: 1) Avv. Marco BRUSCO Giudice Sportivo presso il C.R.U 2) Sig. Giancarlo TOBIA Sost. Giudice Sportivo presso il C.R.U. Incolpati: della violazione di cui all’art. 1.1 del C.G.S. per avere, con riferimento alle determinazioni adottate in ordine alla gara Basta / Foligno del 26.10.2002, omesso di “sospendere il giudizio o di rinviarlo per la parte relativa agli incidenti” segnalati dall’arbitro che comunque non era stato sentito prima di omologare il risultato; che tale omissione era da considerarsi veramente grave tenuto conto che appariva poco credibile che il G.S., coadiuvato dal suo sostituto, abbiano richiesto una rettifica di orario sulla base di un referto perfettamente coerente e preciso su tale circostanza; che, infine, non andava trascurato di considerare il fatto rilevato dall’Ufficio Indagini secondo cui la rettifica “appariva falsa anche ad uno sprovveduto se solo si osservava la calligrafia e soprattutto la firma, atteso che la medesima contribuiva a rendere oscuro e lacunoso ciò che in precedenza era chiaro”. ; ha pronunciato, nella seduta del 5-6-2003, la seguente decisione. F A T T O · Con atto del 28.3.2003, il Procuratore Federale della FIGC deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale dell’Umbria L.N.D., l’Avv. Marco Brusco, Giudice Sportivo presso il C.R.U. ed il Sig. Giancarlo Tobia, Sostituto Giudice Sportivo presso il C.R.C., per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S.. · Esponeva il Procuratore Federale che Nicola Lopreiato, arbitro della gara Bastia-Foligno del 26 ottobre 2002, con nota trasmessa al Presidente del C.R.A. di Perugia, aveva rilevato, dal C.U. n.17 del Comitato Regionale Umbria L.N.D., che nessun provvedimento era stato adottato dal Giudice Sportivo in merito ai fatti occorsi al termine della gara suindicata e descritti nel supplemento del referto. · Dalla relazione del Vice Capo dell’Ufficio Indagini della FIGC era emerso che entrambi i Giudici Sportivi avevano tenuto un comportamento censurabile, con riferimento alle determinazioni adottate in ordine alla gara Bastia-Foligno del 26.10.2002, perchè avevano omesso di sospendere il giudizio e di rinviarlo per la parte relativa agli incidenti segnalati dall’arbitro (che non era stato sentito) prima di omologare il risultato. Tale omissione doveva considerarsi particolarmente grave tenuto conto che appariva poco credibile che il G.S., coadiuvato dal suo sostituto, avesse richiesto una rettifica di orario sulla base di un referto che appariva perfettamente coerente e preciso in ordine a tale circostanza. Inoltre, l’Ufficio Indagini aveva rilevato come la sottoscrizione della rettifica recante la firma del direttore di gara, apparisse falsa “anche ad uno sprovveduto”, in quanto fra l’altro contribuiva a rendere oscuro e lacunoso quello che appariva chiaro. · Questi fatti, ad avviso del Procuratore Federale, integravano gli estremi della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per cui procedeva al deferimento del Giudice Sportivo e del suo sostituto. · Alla data del 5.6.2003, dinanzi questa Commissione comparivano il Brusco ed il Tobia i quali escludevano ogni loro responsabilità in ordine al fatto contestato; veniva acquisita agli atti la memoria difensiva del Brusco e, all’esito, il rappresentante della Procura Federale concludeva per il proscioglimento di entrambi gli incolpati i quali, per loro conto, invocano una decisione dello stesso tenore. MOTIVI DELLA DECISIONE · Ritiene la Commissione Disciplinare che nessuna responsabilità sussista a carico di Marco Brusco e di Giancarlo Tobia e che, in particolare, agli stessi non sia addebitabile alcun comportamento non corretto in occasione dell’esame del referto arbitrale della gara Bastia-Foligno del 26.10.2002. · Va premesso che, nella realtà, non si capisce bene in che cosa il comportamento del Giudice Sportivo e del suo sostituto non sia stato ritenuto corretto, atteso che, nella vicenda manca proprio un formale atto di incolpazione che circoscriva il fatto apparso censurabile agli occhi del Procuratore Federale; dalla disamina dei documenti, dalle deposizioni dei testi, e, soprattutto, dalla relazione del Vice Capo dell’Ufficio Indagini sembrerebbe che debba addebitarsi al G.S. di non aver sospeso il giudizio relativo agli incidenti verificatisi all’esito della gara per sentire direttamente l’arbitro, una volta preso atto della mancanza dell’allegato. · E’ però emerso che il G.S., prima di adottare un qualsiasi provvedimento, visionato il referto arbitrale e constatato che mancava il supplemento che si dava per allegato, abbia chiesto che fosse integrata la documentazione arbitrale; in particolare, Andreoli Cesare, collaboratore all’interno del Comitato Regionale Umbria della FIGC di Perugia, ha riferito di essere espressamente incaricato di verificare i referti pervenuti e di richiedere la documentazione eventualmente mancante. · In particolare, riferisce, che in ordine alla gara Bastia-Foligno del 26.10.2002, il G.S. aveva rilevato la mancanza di un allegato citato nel referto dopo avere accertato che non fosse rimasto per errore nella busta, esso teste era andato dal Venturi, componente del C.R.A. Umbria, per richiedere la consegna dell’allegato e lo stesso Venturi precisò che avrebbe provveduto in merito. · Anche Branda Valerio, segretario del C.R.U, si era interessato, per sua stessa ammissione, del supplemento mancante di cui si dava atto nel referto arbitrale e lo aveva chiesto a un rappresentante dell’A.I.A. il quale avrebbe dovuto provvedere a reperire il documento; la richiesta fu, in seguito, inoltrata dal Branda al Nesi., componente dell’A.I.A., il quale si limitò a prenderne atto. · Le deposizioni dei testi Andreoli e Branda confermano quanto riferito dal G.S. e cioè che, preso atto della mancanza del supplemento allegato al referto arbitrale, fu richiesto più volte al C.R.A. di provvedere a depositare il documento; a tale riguardo non appare credibile la versione fornita dal Venturi, secondo cui il G.S. o incaricati dell’Ufficio non abbiano mai richiesto la integrazione documentale e ciò per due ordini di motivi. · Da un lato sia il Branda che l’Andreoli affermano, con ferma convinzione, che il documento non fu trovato nella busta e che fu richiesto espressamente (l’Andreoli lo richiese direttamente al Venturi), all’Ufficio del C.R.A., dall’altro, risulta che un documento da allegarsi al referto arbitrale pervenne effettivamente sul tavolo del G.S., documento che, come attestato dallo stesso Ufficio Indagini, proveniva dal C.R.A. · Orbene, considerato che un documento, comunque, pervenne, al G.S., è evidente che lo stesso Ufficio del Giudice avesse fatto presente che qualcosa mancava al referto arbitrale, altrimenti non si spiegherebbe la trasmissione del documento; per cui appare più verosimile la versione fornita dal Brusco e dal Tobia. · Il documento che risultava di provenienza dell’arbitro della gara poteva apparire come l’allegato che mancava al referto e tale fu ritenuto dal G.S. che provvide ad omologare la gara e a sanzionare per quanto emergeva dallo stesso rapporto; in realtà, tale documento è risultato essere un falso, come tale riconosciuto dall’arbitro della gara il quale, sentito dal Procuratore Federale, ne disconobbe la paternità. · Sotto tale aspetto, la Procura Federale ha ipotizzato una particolare negligenza del G.S. e del suo sostituto, in quanto, a suo dire, il falso era talmente grossolano da non poter non essere riconosciuto a prima vista; il rilievo non è corretto, in quanto lo stesso rappresentante dell’Ufficio Indagini, “si accorge” del falso quando lo eccepisce il diretto interessato, mentre nessuna obbiezione era stata sollevata prima che l’arbitro lo disconoscesse; secondariamente, non è che la falsità della compilazione e della sottoscrizione sia così evidente da apparire negligente il comportamento di chi non se ne accorga ictu oculi, né può essere imputato al G.S. di non essere esperto calligrafo da non essersi accorto che la sottoscrizione sul referto (quella autentica) non corrispondeva a quella sull’allegato (apocrifa). · Da sottolineare che, settimanalmente, all’Ufficio del G.S. pervengono oltre cento referti (per la precisione oltre 129); il G.S. e il suo sostituto hanno un compito non agevole che è quello di controllare la completezza dei referti, esaminarli, valutarli ed emettere le relative decisioni e tutto ciò nel breve arco di tempo previsto, per cui non si può nemmeno pretendere una solerzia di tipo notarile nella verificazione dei documenti loro sottoposti sino ad accertarne l’autenticità. · Del resto, non si vede per quale motivo potesse ipotizzarsi una simile evenienza. · Che il documento apocrifo provenisse dal C.R.A. è fuori discussione; infatti, di tale documento ne è stata rinvenuta copia tra la documentazione del C.R.A. e risulta inviato dallo stesso C.R.A. alla segreteria dell’A.I.A., a mezzo fax. · In sostanza, ritiene questa Commissione, che, nella fattispecie, nulla possa rimproverarsi al G.S. e al suo Sostituto, i quali, correttamente, preso atto della mancanza dell’allegato al referto arbitrale, ne hanno fatto richiesta al C.R.A.; una volta che sul tavolo dell’Ufficio è pervenuto un documento, non vi era motivo alcuno di sospettare che non fosse quello che doveva essere e che, nella realtà, costituisse un falso predisposto non si sa da chi né per quale scopo. · Le anomalie riscontrate ed evidenziate nel rapporto del Vice Capo dell’Ufficio Indagini, in riferimento alla gara Bastia–Foligno del 26.10.2002, non pare debbano ascriversi o imputarsi al G.S. e al suo sostituto, i quali, nella vicenda, si sono comportati in maniera corretta e diligente, secondo prassi consolidata, in modo da escludere ogni ipotesi di violazione dell’art.1 del C.G.S.; piuttosto, non è stata data risposta a importanti quesiti, veri e propri misteri, quali quello della sparizione dell’allegato originale, chi sia l’autore del documento falso e chi l’abbia fatto avere all’Ufficio del G.S., in conclusione, chi sia l’ispiratore della manovra, se manovra vi sia stata o se, magari, il tutto non sia frutto di negligenza e superficialità, della quale qualcuno abbia voluto trarre giovamento, non si sa per quali oscuri fini. · Certo è che l’Ufficio del G.S. si è più volte lamentato con il Presidente del C.R.U., fra l’altro, delle frequenti disfunzioni che si verificano nella trasmissione dei referti arbitrali, che pervengono in ritardo, scritti con calligrafia illeggibile, incompleti ed altro (vedi al proposito le lettere prodotte in copia dal G.S.), per cui l’episodio oggi sottoposto all’attenzione di questa Commissione, oltre a testimoniare che nessun provvedimento è stato adottato da chi di competenza, può apparire il frutto di quanto denunciato nonché dalla scarsa collaborazione tra gli organi, anch’essa citata nella corrispondenza indicata ed evidenziata dalla presente vicenda. · Il Brusco e il Tobia, in conformità delle richieste della Procura Federale formulate avanti questa Commissione, vanno prosciolti da ogni incolpazione. P.Q.M. LA C. D. delibera Di prosciogliere l’Avv. Marco BRUSCO, G.S. presso il CRU ed il Sig. Giancarlo TOBIA, Sost. G.S. presso il CRU dall’ incolpazione loro ascritta.
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