COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 84 del 28/06/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di: 1) MARIANI ALBERTO, allenatore della società A.C.Pozzo Gualdo Cattaneo S.r.l. 2) FOLADORI Massimo, calciatore della società A.C.Pozzo Gualdo Cattaneo S.r.l. 3) ANGELELLI Mara, tesserata per la società A.C. Pozzo Gualdo Cattaneo S.r.l 4) PIEROTTI Mauro, tesserato per la società A.C.Pozzo Gualdo Cattaneo S.r.l. 5) SOCIETA’ A.C POZZO GUALDO CATTANEO S.r.l. incolpati: i primi quattro : della violazione di cui all’art.3, comma 1, e art.1, comma 1, del C.G.S. per avere, in occasione della trasmissione televisiva “Parliamone” sull’Emittente Televisiva Umbria TV del 17.1.2003 espresso giudizi lesivi della reputazione di associati A.I.A. e dell’operato della Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Umbria L.N.D., come si desume dalla trascrizione dell’intervista e dalla documentazione allegata; il secondo : della violazione dell’art. 1, comma 3,C.G.S. perché, convocato, non si presentava dinanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini; la quinta : della violazione dell’art.2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva della violazione ascritta ai primi quattro, quali propri tesserati,

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 84 del 28/06/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di: 1) MARIANI ALBERTO, allenatore della società A.C.Pozzo Gualdo Cattaneo S.r.l. 2) FOLADORI Massimo, calciatore della società A.C.Pozzo Gualdo Cattaneo S.r.l. 3) ANGELELLI Mara, tesserata per la società A.C. Pozzo Gualdo Cattaneo S.r.l 4) PIEROTTI Mauro, tesserato per la società A.C.Pozzo Gualdo Cattaneo S.r.l. 5) SOCIETA’ A.C POZZO GUALDO CATTANEO S.r.l. incolpati: i primi quattro : della violazione di cui all’art.3, comma 1, e art.1, comma 1, del C.G.S. per avere, in occasione della trasmissione televisiva “Parliamone” sull’Emittente Televisiva Umbria TV del 17.1.2003 espresso giudizi lesivi della reputazione di associati A.I.A. e dell’operato della Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Umbria L.N.D., come si desume dalla trascrizione dell’intervista e dalla documentazione allegata; il secondo : della violazione dell’art. 1, comma 3,C.G.S. perché, convocato, non si presentava dinanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini; la quinta : della violazione dell’art.2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva della violazione ascritta ai primi quattro, quali propri tesserati, ha pronunciato, nella seduta del 26 giugno 2003, la seguente decisione. F A T T O · Con atto del 23 maggio 2003, il Procuratore Federale della F.I.G.C., all’esito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, deferiva a questa Commissione i signori Mariani Alberto, Foladori Massimo, Angelelli Mara, Pierotti Mauro e la società A.C. Pozzo Gualdo Cattaneo in persona del suo legale rappresentante pro-tempore per rispondere delle incolpazioni rispettivamente loro ascritte. · L’intervento del menzionato Ufficio prendeva le mosse dalla nota 22 gennaio 2003, rimessa dal Presidente f.f. del Comitato Regionale Arbitri Umbria al Presidente del C.R.U. L.N.D. dott. Luigi Rapace, con allegata una videocassetta relativa alla trasmissione andata in onda sull’emittente Umbria TV in data 17/1/2003, e da quest’ultimo, poi, inviata al menzionato Ufficio in data 24/1/2003. · Il Collaboratore dell’Ufficio Indagini, nella sua relazione, rappresentava che si era, dapprima, proceduto alla trascrizione delle dichiarazioni, rilevanti ai fini degli accertamenti, fatte dai tesserati o collaboratori della Società A.C. Pozzo Gualdo Cattaneo con riferimento agli incontri Pozzo / La Castellana disputato il 12/1/2003 e Narnese / Foligno, disputato sempre il 12.1.2003, e che si era proceduto ad interrogare, fra i partecipanti alla trasmissione, Mariani Alberto, allenatore della squadra della società Pozzo, il quale confermava la sua partecipazione alla trasmissione stessa unitamente a Pierotti Mauro, e chiariva, altresì, che il menzionato Pierotti, in seno alla società, svolgeva il compito di preparatore dei portieri; non rilasciava dichiarazione alcuna il citato Pierotti in quanto assumeva di non essere tesserato per la società A.C. Pozzo; non rispondeva, invece, alla convocazione il calciatore Foladori Massimo. · A seguito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, scaturiva il deferimento a questa Commissione, ad opera del Procuratore Federale della F. I. G. C. dei soggetti sopra indicati, nonché della Signora Mara Angelelli, perché rispondessero di quanto a ciascuno rispettivamente addebitato. · La trattazione del procedimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata per il 26/6/2003. · All’odierna udienza, cui è intervenuto, per il Procuratore Federale, l’Avv. Marco Mattioli, nessuno degli incolpati si presentava, sebbene ritualmente convocati. · Il Procuratore Federale concludeva per l’affermazione della responsabilità dei Signori Mariani, Foladori, Pierotti e della Soc. A.C. Pozzo e chiedeva che fosse inflitta al primo una squalifica di mesi tre, al secondo una squalifica di due giornate di gara, al terzo una squalifica di mesi due ed alla Società un’ ammenda di € 300,00; per la Signora Angelelli, chiedeva, per contro, il proscioglimento da ogni addebito. MOTIVI DELLA DECISIONE · Questa Commissione ritiene che la Signora Mara Angelelli debba essere prosciolta da ogni addebito, atteso che, pur presente alla trasmissione in oggetto in qualità di Assistente del conduttore della trasmissione stessa, non risulta dalla relazione dell’Ufficio Indagini, che abbia pronunciato espressioni idonee ad integrare la violazione addebitatale nell’atto di deferimento; né, alcunché risulta dalla audizione della video casetta. · Per quanto concerne la posizione degli altri incolpati nessun dubbio è consentito avere in ordine alla responsabilità degli stessi con riferimento agli addebiti contestati. · L’art. 3, comma 1° del C.di G.S., vieta, a tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale, di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale. Il costante indirizzo giurisprudenziale della C.A.F., poi, precisa che il fondamento della violazione della detta norma va individuato nella sua pubblicità. · Ciò chiarito, è fuori dubbio che il precisato elemento che costituisce il fondamento della violazione attribuita agli incolpati Mariani, Foladori e Pierotti sussiste nella fattispecie dal momento che gli stessi hanno preso parte alla trasmissione in oggetto ed in detta sede sono intervenuti con dichiarazioni sicuramente lesive di soggetti, AIA e Giustizia Sportiva, che operano nell’ambito federale della FIGC. · Ed invero, per quanto concerne il Mariani risulta che esso, nella trasmissione, ha dichiarato, tra l’altro : “arbitraggi forse a favore, forse a sfavore….., “perché stanno accadendo troppe cose fastidiose e la dirigenza è seriamente intenzionata a ritirare la squadra”; ed ancora, con riferimento all’arbitro : “…….non può assolutamente permettersi di provocare proprio perché sei stato insultato………; “…….intanto (il Pozzo) ha avuto due giornate di squalifica del campo, per questa situazione quanto dobbiamo pagare ?; “………non credo che nessuno, tanto meno quel signor guardalinee di domenica si può permettere di allontanare dai campi di calcio gente che ama il calcio, che ama il Pozzo e che ama lo sport”; ed altro. · Per quanto concerne il calciatore Foladori risulta che lo stesso ha dichiarato : “…….penso che sia uno schiaffo alla città”; con tale espressione il Foladori ha ripreso il titolo apparso sul quotidiano “La Nazione” – Ceffone alla Città – con riferimento alla decisione della Giustizia Sportiva Umbra di far disputare la gara Foligno / Fortis a porte chiuse; ha altresì dichiarato : “….noi non vogliamo che gli arbitri fischino per noi, vogliamo solo che fischino regolarmente”. · Per quanto concerne il Pierotti risulta che lo stesso ha dichiarato : “………..certamente uno schiaffo alla città (con ciò riferendosi all’episodio riportato per il Foladori); “……per una volta, nonostante i guardalinee ci mettano la loro, gli arbitri ci mettano la loro…..”; parlando degli arbitri e degli assistenti di gara :“…… debbo dire che questi ragazzi, perché alla fine sono ragazzi,……non hanno proprio tutte le colpe…….c’è anche chi li designa”. · E’ evidente che le espressioni sopra riportate travalicano il legittimo diritto di critica ed appaiono inequivocabilmente lesive della reputazione dei direttori di gara e degli assistenti accusati implicitamente di parzialità, di direzioni a senso unico e di incapacità; nonché della reputazione di organi dell’A.I.A., incapaci di idonee designazioni ed infine degli Organi della Giustizia Sportiva accusati chiaramente di non saperla amministrare con il dovuto equilibrio. · Di conseguenza, alla luce di quanto sopra deve ritenersi realizzata la violazione contestate; per quanto concerne, infine, il Foladori va considerato che lo stesso ha posto in essere anche l’ulteriore violazione dell’art. 1 c. 3 del C.di G.S., per non avere risposto, senza giustificazione alcuna, alla convocazione dell’Ufficio Indagini; va, quindi, affermata la responsabilità degli incolpati in ordine a tutte le violazioni loro ascritte. · Da quanto sopra discende, inoltre, l’affermazione della responsabilità della A.C. Pozzo – responsabilità oggettiva – per le infrazioni commesse dai propri tesserati. · Per quanto concerne le sanzioni, questa Commissione ritiene equo infliggere la squalifica di mesi tre a Mariani Alberto; di infliggere la squalifica di mesi due a Pierotti Mauro; di infliggere la squalifica di due giornate effettive di gara al calciatore Foladori Massimo e di infliggere alla Soc: A.C. Pozzo l’ammenda di Euro 150,00. P. Q. M. LA C.D. Delibera: - dichiara Mariani Alberto, Allen. Soc.A.C. Pozzo; Foladori Massimo, calciatore A.C. Pozzo, Pierotti Mauro e la Soc.A.C. Pozzo, responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte; - infligge a Mariani Alberto la squalifica di mesi tre; a Foladori Massimo la squalifica di due giornate effettive di gara; a Pierotti Mauro la squalifica di mesi due; alla Soc. A.C. Pozzo l’ammenda di Euro 150,00; assolve da ogni addebito la signora Mara Angelelli.
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