F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 21 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. CHIAVAROLI GUIDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA VIS CHIETI/CAPPELLE SUL TAVO DEL 15.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 22 del 16.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 21 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. CHIAVAROLI GUIDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA VIS CHIETI/CAPPELLE SUL TAVO DEL 15.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 22 del 16.11.1995) II Sig. Chiavaroli Guido, Presidente della S.S. Vis Chieti, ha proposto appello avver so la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al Com. Uff. n. 22 del 16 novembre 1995, con la quale gli veniva confermata, in relazione alla gara Vis Chieti/Cappelle sul Tavo, disputata il 15.10.1995 per il Campionato di Eccellenza, la sanzione dell'inibizione per anni 5 inflittagli dal Giudice Sportivo presso il detto Comitato, con Com. Uff. n. 16 del 19 ottobre 1995, per aver minacciato ed ingiuriato ripetutamente I'arbitro nonché per averlo afferrato per il collo stringendolo per alcuni secondi e lasciandolo così senza respiro, nonché per avergli procurato bell'occasione graffí con fuoriuscita di sangue, costringendolo a ricorrere, al termine della gara, alle cure presso il Pronto Soccorso ove gli veniva riconosciuta una prognosi di quattro giorni. L'appellante nega di essere I'autore dell'aggressione ai danni dell'arbitro, riconducendola ad un occasionale ed involontario gesto del portiere della propria squadra che nel gesticolare nel corso di una concitata richiesta di spiegazioni per un'ammonizione inflitta ad altro calciatore, ritenuta ingiusta, sfiorava con i propri guantoni il collo dell'arbitro procurandogli, a suo dire, solo un lievissimo graffio. L'appello va respinto. Ritiene questa Commissione che allo stato non sussistono motivi idonei a modificare I'impugnata decisione, non potendo considerarsi sufficienti allo scopo le mere allegazioni difensive, prive di supporto alcuno da parte del Chiavaroli, a fronte della fonte di prova privilegiata costituita da un referto arbitrale dettagliato dal quale inequivocabilmente emergono le precise e gravi responsabilità a carico dell'appellante in ordine all'aggressione. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dal Sig. Chiavaroli Guido e dispone I'incameramento della tassa versata
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