F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’ ALLENATORE DI TOMMASO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 17.11.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per I’ Attività – Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 24 del 19.1.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL' ALLENATORE DI TOMMASO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 17.11.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per I' Attività - Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 24 del 19.1.1996). II Signor Giovanni Di Tommaso, allenatore della squadra dall'A.C. Primavera 81, ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per la Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul C.U. n. 24 in data 19 gennaio 1996, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo dell' A.C. Primavera 81, contro le decisioni del Giudice Sportivo presso il detto Comitato Regionale - adottate con C.U. n. 16 del.16 novembre 1995 - in relazione alla gara Giovanissimi Regionali Primavera 81/Francavilla del 12.11.1995 -, perché sottoscritta da Presidente inibito. II Di Tommaso ha motivato il suo ricorso sostenendo che l' arbitro aveva esposto i fatti in modo non veritiero e chiede quindi che venga disposto il riesame di tutta la vicenda, tenendo nel dovuto conto il comportamento, a suo giudizio antisportivo, tenuto dall'arbitro, nel corso della gara, nei suoi confronti. II ricorso per revocazione è inammissibile non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi previste dell'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Osserva il Collegio che, in forza di detta disposizione regolamentare, per poter passare dalla fase rescindente a quella rescissoria è necessario che i fatti prospettati non si siano potuti conoscere nel precedente procedimento. Orbene, nel caso che occupa, il ricorrente non prospetta un fatto nuovo, ma si limita a fare riferimento a fatti e circostanze già noti, che hanno formato oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo del precedente procedimento e sulla cui valutazione si è formato il giudicato. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dall'allenatore Di Tommaso Giovanni ed ordina I' incameramento della tassa versata.
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