F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 13 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE MECCA PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 29.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 48 del 25.5.1995)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 13 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE MECCA PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 29.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 48 del 25.5.1995)
II calciatore Mecca Paolo ha proposto appello dinanzi, questa C.A.F. lamentando l'eccessività della sanzione della squalifica fino al 29.4.1998, inflittagli dalla Commissione Disciplinare prèsso il Comitato Regionale Lucania, di cui al Com. Uff. n. 48 del 25 maggio 1995, per il comportamento offensivo e violento da lui ténuto nei confronti dell'Arbitro in occasione della gara Possiderite/S. Giovanni Avigliano disputata il 30.4.1995, valevole per il campionato di 1a Categoria organizzato dal suddetto Comitato.
Dal referto del Direttore di gara risulta che il Mecca, ritenendosi, e a torto, vittima di un contrasto violento di giunco, mentre si rialzava lanciava del terriccio contro la persona dell'Arbitro, profferendo nel contempo frasi ingiuriose, dopodichè, a seguito della conseguente espulsione decretata nei suoi confronti, si avvicinava al Direttore di gara medesimo e gli sferrava un calcio alla gamba, reiterando le frasi ingiuriose nei confronti di questi.
II Collegio ritiene di accogliere parzialmente li reclamo.
I tre anni di squalifica che sono stati inflitti vengono ridotti a trenta mesi solo perché la Commissione giudicante ha inteso così apprezzare il comportamento postumo del calciatore, che ha lealmente ammesso i fatti addebitatigli ed egli stesso, stigmatizzandone i contenuti, ha espresso, in termini sinceri, il rammarico e I' amarezza per quanto, in un momento d'ira incontrollata, ha posto. in essere. - La squalifica, in forza della riduzione, viene a scadere i1 30.10.1997.
Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Mecca Paolo, riduce la sanzione della squalifica già inflitta dal primi giudici, fissandola al 30.10.1997. Ordina la restituzione della tassa versata.
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