F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. MURESE AVVERSO DECISIONI MERITO 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE CANDICE LIVIO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 34 del 22.2.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. MURESE AVVERSO DECISIONI MERITO 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE CANDICE LIVIO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 34 del 22.2.1996). A seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Basilicata del 12 febbraio 1996, Ia Commissione Disciplinare di detto Comitato ritenuto che la società G.S. Murese aveva fatto partecipare a talune gare il calciatore Candice Livio, che si trovava in posizione irregolare, assegnò gara persa alla predetta società con il risultato di 0 - 2 per le seguenti gare: Lagopesole/Murese del 19 11 1995 Murese/N.U.S. Avigliano del 26.11.1995 e Murese/Lagonegro del 17.12.1995 (Com. Uff. n. 34. pubblicato il 22 febbraio 1996). II G.S. Murese ha impugnato tale decisione dinanzi a questa Commissione, limitatamente alle prime due delle gare innanzi indicate (quella con il Lagopesole e con I' Avigliano} per essere intervenuto il deferimento successivamente alla scadenza del termine di sessanta giorni dallo svolgimento della gara previsto dall'art. 37 comma 3, ult. parte, C.G.S.. II ricorso è fondato. Infatti, per le gare Lagopesole/Murese del 19.11.1995 e Murese/N.U.S. Avigliano del 26.11.1995 il deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale, avvenuto il 12 febbraio 1996, è tardivo, perché successivo alla scadenza del termine perentorio prescritto dalla disposizione suindicata. In relazione a tali due gare, pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata, con ripristino del risultato conseguito sul campo; relativamente all' ultima gara (Murese/Lagonegro), rispetto alla quale il deferimento è tempestivo e per la quale non è stato proposto appello, la decisione resta ovviamente ferma. Tuttavia, per tutte le gare anzidette resta salva I' applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico della società e del calciatore, secondo quanto espressamente previsto dell'art. 37, comma 6, C.G.S., ad opera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, al quale gli atti vanno trasmessi. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal G.S. Murese di Muro Lucano (Potenza), così provvede: - annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 37 n. 3 C.G.S., per tardività del deferimento della società da parte del Presidente del Comitato Regionale Basilicata alla Commissione Disciplinare, I' impugnata delibera per la parte inerente il risultato delle gare Lagopesole/Murese del 19.11.1995 e Murese/N.U.S. Avigliano del 26.1.1995, ripristinando i rispettivi risultati di 0 - 0 e 3 - 1 conseguiti sul campo; - rimette gli atti alla Commissione Disciplinare medesima per i provvedimenti di competenza da adottarsi ai sensi dall'art. 37 n. 6 C.G.S.; - dispone la restituzione della relativa tassa.
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