F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 21 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. GREFFA MOSORROFA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL’AMMENDA DI L. 400.000, IN RELAZIONE ALLA GARA GREFFA MOSORROFA/SALINE IONICHE DEL 3.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 70 del 20.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 21 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. GREFFA MOSORROFA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL'AMMENDA DI L. 400.000, IN RELAZIONE ALLA GARA GREFFA MOSORROFA/SALINE IONICHE DEL 3.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del 20.2.1996) In relazione all'incontro Greffa Mosorrofa/Saline loniche del 3.2.1996, valido per il Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Calabria il Giudice Sportivo infliggeva all'A.C. Greffa Mosorrofa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica la squalifica del campo per due giornate e I'ammenda di Lit. 400.000, oltre la squalifica per tre giornate dei calciatori D'Amico, Russo e Pellicano, tesserati nella predetta società. Tutte le sanzioni venivano confermate dalla Commissione Disciplinare, investita del ricorso proposto dell'A.C. Greffa.Mosorrofa. La società ha ora proposto appello a questa C.A.F. limitatamente all'ammenda e alla penalizzazione del punto in classifica. Osserva il Collegio che I'appello per quel che riguarda la sanzione pecuniaria è inammissibile stante il chiaro disposto dall'art. 35 n. 4 lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva, mentre può essere accolto per la penalizzazione, che va revocata, apparendo sufficienti, in relazione alla fattispecie incriminata, le sanzioni di perdita della gara e di squalifica del campo di giuoco per due giornate. Per i suesposti motivi la C.A.F, provvedendo in ordine all'appello come sopra proposto dell'A.C. Greffa Mosorrofa di Mosorrofa (Reggio Calabria). - dichiara l'inammissibilità del gravame relativamente all'ammenda irrogata a detta Società; - in parziale accoglimento, annulla la sanzione della penalizzazione di n. 1 punto nella classifica del Campionato di competenza 1995/96, già inflitta alla ricorrente dai primi giudici; - dispone restituirsi la relativa tassa.
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