F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. MARTELLETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTELLETTO/SCANDALE DEL 22.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Comunicato Ufficiale n. 86 del 15.4.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. MARTELLETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTELLETTO/SCANDALE DEL 22.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Comunicato Ufficiale n. 86 del 15.4.1997) II G.S. Martelletto di Settingiano (Catanzaro) ha proposto a questa C.A.F appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n 86 del 15 aprile 1997, che ha respinto il suo reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato calabro di 2° Categoria, MartelIetto/Scandale, disputata il 22 febbraio 1997, non avendo ritenuto irregolare la partecipazione del calciatore Marrazzita Antonio. La Società reclamante insiste nel motivare che quest' ultimo non poteva prendere parte alla gara perché risultava tesserato con la suddetta società sia come Presidente che come calciatore: La decisione impugnata deve, però, essere confermata. I primi giudici hanno evidenziato che il suddetto Marrazzita, pur essendo stato incluso nella distinta, non è stato schierato in campo. Tale argomento trova la sua ratio nel principio secondo cui la presenza passiva in campo di un calciatore in eventuale posizione irregolare non ha alcun effetto, poiché egli non porta alcun contributo allo svolgimento della gara. A seguito del rigetto del reclamo la tassa versata va incamerata: Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Martelletto di Settingiano (Catanzaro) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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