F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSI PER REVOCAZIONE DELL’A.S. SCILLESE AVVERSO DECISIONI DELLA C.A.F. E DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE MERITO GARA CROCE VALANIDI /SCILLESE DEL 4.3.1995 (Delibera C.A.F – Com. Uff. n. 36/C – Riunio- ne del 15.6.1995; Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 85 del 24.4.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSI PER REVOCAZIONE DELL'A.S. SCILLESE AVVERSO DECISIONI DELLA C.A.F. E DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE MERITO GARA CROCE VALANIDI /SCILLESE DEL 4.3.1995 (Delibera C.A.F - Com. Uff. n. 36/C - Riunio- ne del 15.6.1995; Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 85 del 24.4.1995) Con distinti atti datati 7 luglio 1995 ed inoltrati il 10 successivo I'A.S. Scillese ha impugnato per revocazione le decisioni assunte il 24 aprile 1995 (Com Uff. n. 85 pubbli- cato in pari data) dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria e il 15 giugno 1995 (Com. Uff. n. 36/C pubblicato il giorno successivo) da questa C.A.F., in merito alla gara Croce Valanidi/Scillese del 4 marzo precedente. Trattandosi di ricorsi che si riferiscono alla stessa pratica e provengono dalla mede- sima società ne va preliminarmente disposta la riunione. In fatto va ricordato quanto segue: - il 4 marzo 1995 si disputava I'incontro A.S. Croce Valanidi/A.S. Scillese, valido per il Campionato di 1a Categoria del Comitato Regionale Calabria, che si concludeva con il punteggio di 3 - 1 a favore della squadra ospitata; - accogliendo il reclamo proposto dall'A.S. Croce Valanidi, che denunciava la posizione irregolare del calciatore Ventimiglia Lorenzo della Scillese, la Commissione Disciplinare con delibera del 24 aprile 1995 irrogava a detta società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2; - con atto del 29 aprile I'A.S. Scillese inoltrava appello a questa Commissione, che con la sopra ricordata delibera del 15 giugno lo dichiarava inammissibile perché sottoscritto da persone (due consiglieri) non legittimate a rappresentare la società. Va detto altresì che nel frattempo il Comitato Regionale Calabria aveva disposto la revoca dello svincolo del calciatore Ventimiglia Lorenzo è I'annullamento del successivo trasferimento all'A.S. Scillese; contro tale provvedimento la società avanzava reclamo alla.Commissiorie Tesseramenti e questa, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n.28/D; dichiarava valido il tesseramento del Ventimiglia in favore della Scillese. Tanto premesso, è opinione del Collegio che entrambi i ricorsi non superino il vaglio di ammissibilità imposto pregiudizievolmente dell'art. 28 comma 3 C.G.S.. Quanto al ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, I'inammissibilità discende dalla struttura del procedimento per revocazione, che può essere sperimentato solo quando il provvedimento che ne è I'oggetto sia divenuto inappellabile; presupposto, questo, non sussistente nella fattispecie, in quanto la delibera della Commissione Disciplinare, come si è detto sopra; è stata gravata di appello alla C.A.F.. Per quel che riguarda I'altra istanza, diretta contro la delibera di questa Commissione, non è stato specificato nel ricorso in quale ipotesi dall'art. 28 C.G.S. si collochi il motivo di revocazione, consistente nell'affermazione che I'appello contro la decisione della Commissione Disciplinare era stato sottoscritto in legittima rappresentanza della società da due componenti del Consiglio Direttivo, attesa I' inibizione che in quel momento colpiva il presidente. Mentre sembrano all'evidenza da escludersi le previsioni di cui alle lett. a) b) c) e) dell'articolo citato, potrebbe, semmai, farsi riferimento alla lettera d). Ritiene peraltro la.C.A.F.che nessuna delle due ipotesi normative ivi previste si attagli al caso in discorso. Non quella di "omesso esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel. precedente procedimento", per il che si richiede che l 'errore debba ricadere su un accadimento materiale ed oggettivo della fattispecie in esame, ignorato al momento del giudizio, mentre tale non può certo considerarsi I inibizione.del presidente della società. Né potrebbe servire allo scopo, anche volendosi fare riferimento al caso della sopravvenienza dopo la decisione di "fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa pronuncia", I' avvenuta introduzione agli atti della delega per I' espletamento delle relative funzioni conferita dal presidente ai due consiglieri firmatari dell'appello. Ed invero, i reclami proposti nell'interesse di una società possono essere sottoscritti solo da chi ne ha la legale rappresentanza, ossia dal presidente o, in caso di sia assenza o impedimento, dal Vice-presidente; oppure, ai sensi dall'art. 3 n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, da altri dirigenti ai quali i soggetti forniti dalla rappresentanza legale abbiano conferito delega, anche per singoli atti In tal caso il soggetto delegato che sottoscriva un atto ufficiale è tenuto, contestualmente alla sottoscrizione, ad indicare gli estremi della delega, ovvero allegare la stessa all'atto, con la conseguenza che in difetto la sottoscrizione deve considerarsi del tutto improduttiva di effetti per la società; tale è il caso dell'appello alla C.A.F. inoltrato semplicemente con le firme dei Consiglieri dell'A.S. Scillese, senza indicazione o allegazione dell'atto di delega. I ricorsi debbono dunque essere dichiarati inammissibili. Va disposto incamerarsi le relative tasse. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi per revocazione come sopra proposti dalI 'A.S. Scillese di Scilla (Reggio Calabria), li dichiara inammissibili ed ordina I' incameramento delle relative tasse.
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