F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S. LAZZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. ANNA/LAZZARO DEL 17.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 26 del 10.10.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S. LAZZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. ANNA/LAZZARO DEL 17.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 26 del 10.10.1995) IL 17 settembre 1995 si disputava l'incontro S.Anna/Lazzaro, valido per il Campionato di 1a Categoria Girone D del Comitato Regionale Calabria che si concludeva con il punteggio di 1-1. II C.S. Lazzaro avanzava reclamo alla competente Commíssione Disciplinare e, sulI'assunto che aveva,preso parte alla gara nella fila della A.C.S .Arina il calciatore Batteglia Antonio; IL quale non aveva titolo.a parteciparvi perchè sottoposto a squalifîca, come da Com. Uff: n..107 del 21 giugno precedente; chiedeva a carico della A.C.S. Anna la punizione sportiva di perdita della gara, in particolare la reclamante faceva presente che il Battaglia, indícato in distinta con il n.15, era entrato in campo nel secondo tempo in sostituzione di un compagno di squadra. La Commissione Disciplínare dato atto che il.calciatore Battaglia alla data del 17 settembre l995 era ancora sottoposto a squalifica e rilevato che secondo il rapporto delI'arbitro egli, presente tra i calciatori di riserva,.non era stato utilizzato, rigettava il reclamo (Coni Uff. n. 26 pubblicato il 10 ottobre 1995).. - Ha proposto appello Ii C.S lazzaro°ribadendo la denuncia già avanzata ín ordine alla posizione irregolare del calciatore Battaglia II Comitato Regionale Calabria ha rimesso a questa C A F insieme agli atti del procedímento vertilo, una dichiarazione fornita il 18 ottobre scorso dall'arbitro dell'incontro il quale ha riconosciuto di essere incorso in errore nella redazione del rapporto indicando con il n. 13 il calciatore dell'A.C.S. Anna subentrato nel secondo tempo, in luogo di quello effettivamente entrato in campo cioè il,n.15.Battaglia Antonío. Ne consegue che l'appello deve essere accolto e l'A.C.S..Anna, che si.è avvalsa delle prestazioni di un calciatore squalificato dovrà soggiacere alla punizione sportiva della perdita della gara. Per questi motivi la C.A.,F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal C.S. Lazzaro dI.Lazzaro (Reggio Calabria), annulla l'impugnata delibera e infligge all'A.C.S. Anna la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0-2°della suindicata gara ordina la restituzione della tassa versata.
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