F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 APPELLO DEL CALCIATORE SCEVOLA CONSOLATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 15.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 41 del 21.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 APPELLO DEL CALCIATORE SCEVOLA CONSOLATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 15.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 41 del 21.11.1995) Propone appello a questa C.A.F. il calciatore Scevola Consolato,tesserato per I'A.C. Nuova Melito di Melito Porto Salvo, avverso il prowedimento, pubblicato nei Com. Uff. n. 41 del 21 novembre 1995, con cui la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria ha ridotto al 15.4.1996 la sanzione della squalifica, fino al 31.10.1996, già inflittagli dal Giudice Sportivo a seguito della gara del Campionato di Eccellenza Nuova Melito/Reggio Gallina del 15.10.1995, di cui al Com. Uff. n. 30 del 19 ottobre 1995. L'appello va dichiarato inammissibile, ai sensi dall'art. 35n. 4 d/d1 C.G.S., non essendo impugnabili le squalifiche inflitte ai tesserati che non superano, come nel caso di specie, i dodici mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S., I'appello come sopra proposto dal calciatore Scevola Giovanni e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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