F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1996 INFLITTA AL CALCIATORE PALMIERI FORTUNATO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 94 del 16.5-1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1996 INFLITTA AL CALCIATORE PALMIERI FORTUNATO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 94 del 16.5-1995) Nel corso della gara del Campionato calabro di Promozione Vigor Lamezia Calcìo/Bocale, disputata il 23 aprile 1995, un tesserato del Vígor.Lamezia Calcio, che assisteva dalla tribuna, minacciava ed ingiurava reiteramènte un Guardalinee ufficiale e, seguendolo lungo tutta la linea.laterale, lo colpiva.con sputi sulle spalle e sulla testa per più dí dieci volte. II .Guardalìnee lo identificava per il tesserato Palmìeri Fortunato, da lui conosciuto quale Portíere titolare della squadra, ma che in quel.giorno non aveva partecipato alla gara. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria., con decisìon pubblicata sul Com. Uff. n. 87 ín data 26 apríle 1995, squalìficava il Palmieri Fortunato fino al 31 dicembre 1996. Tale delibera è stata impugnata dal Vigor Lamezía Calcio, che assumeva che-il Palmieri non era presente sugli spalti perchè trovavasi presso un seggio elettorale, nel quale svolgeva le funzioni di scrutatore in occasione delle votazioni regionali e provinciali. La Commissione Disciplinare disattendeva tale argomentazione, ritenendo che il Palmieri ben aveva avuto assistere alla gara, poiché poteva essergli stato consentito I'allontamento momentaneo dal seggio elettorale (Com. Uff.. n. 94 del 16 maggio 1995). Avverso tale decisione la società Vigor Lamezia Calcio ha proposto reclamo a questa C.A.F. reiterando le motivazioni addotte in sede di impugnazione davanti ala Commissione Disciplinare. Ouesta Commissione, con Ordinanza di cui al Com.Uff,n 38/C - Riunione del 28.6.1995, disponeva I'invio degli atti all'Ufficio Indàgini affinchè compisse accertamenti sulla identità della persona che aveva avuto un comportamento antiregolamentare nei confronti di un Guardalinee nel corso della gara in esame,. - .. Detto Ufficìo, espletati gli-accertamenti, restitutiva glì atti e I'esame veniva rípreso nell'odierna riunione. L'istruttoría ha confermato la responsabilità del Palmieri Fortunato, il quale è stato riconosciuto sia dall'Arbitro della gara che dal Guàrdalinee per la persona che aveva tenuto un comportamento gravemente ingiuríoso e minaccioso e che aveva fatto oggetto di sputi il Guardalinee e, pertanto, essendo questi ben conosciuto da entrambi gli ufficiali di gara, non sussistevano dubbi sulla sua identità. Le argomentàzioni dèlla società reclamante devono essere, quindi, ritenute soltanto mere allegazioni difensive; aventi lo scopo di rendere incerta I'ídentificazione del responsabile. Osserva, inoltre, la C.A.F. che tra glì altri testi è stato ascoltato dall'Ufficio Indagini anche Palmieri Francesco, fratello del Fortunato, sul cui conto, nel corso degli.accertamenti, sono emerse precise responsabilítà essendo rísultato essere I'altro spettatore che si accompagnava con.il Palmieri Fortunato e che a sua volta aveva minacciato ed ingiurato la terna arbitrale. Và, all'uopo,rilevato che il Palmieri Francesco ha dichiarato al Collaboratore dell'Ufficio Indagini di non essere stato mai tesserato per la F.I.G.C., mentre è risulta to che egli e il Vice Presidente del Vigor Lamezia Calcio per la corrente stagione sportiva. Tale comportamento deva essere perseguito, perchè contrario alla lealta' sportiva per cui gli atti vanno rimessi alla competente Commissione Disciplínare. II rigetto dell'appello comporta I'incameramento della tassa relatíva. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dal Vigor Lamezia Calcío di Lamezia Terme (Catanzaro). Deferisce, ai.sensi-dall'art. 19 comma 2 C.G.S., alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, il Sig Palmieri Francesco, Dirigente del Vígor Lamezia Calcio per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamento antiregolamentare tenuto in occasione della suindicata.gara .Ordina I'incameramento della tassa versata.
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