F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 23/C – RIUNIONE DEL 7 MARZ01996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. NUOVA ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. . LORENZO DEL VALLO/NUOVA ACRI DEL 17.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 62 del 22.1 .1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 23/C - RIUNIONE DEL 7 MARZ01996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. NUOVA ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. . LORENZO DEL VALLO/NUOVA ACRI DEL 17.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 62 del 22.1 .1996) II Giudìce Sportivo, presso il Comitato Regionale Calabria inflisse al Síg. Giuseppe D'Acri, tesserato per I'A.S. S. Lorenzo del Vallo, che aveva partecìpato in qualita di guardalinee all'incontro S. Lúcìdo 87/S. Lorenzo del Vallo dísputato il 10 dicembre 1995, la sanzione dell'ìnibizione fino al 28 dicembre 1995 per comportamento minaccioso nei confronti di un calcìatore della squadra avversaria (Comunicato Ufficiale n. 49 del 14 dícembre 1995). La Commissione Dísciplinàre, con decisione riportata sul Comunicato Uffíciale n. 56 pubblicato il 9 gennaio 1996; díchiarò inammissíbile il"reclamo dell'A.S. S. Lorenzo del Vallo, trattandosi di sanzione di durata inferiore ad un mese. (art. 36,.comma'3, lett. b/ C.G.S.) e, ritenuto che nel caso dell'ístruttorìa fossero emersi comportamenti sanzionabíli a carico del Síg. Ettore-.Mazza, tesserato dall'A.S. S..Lucido 87, (in quanto I'arbitro del predetto incontro aveva espressamente dichiarato di aver erroneamente indicato nel rapporto come espulso il D'Acrí mentre in realtà aveva espulso il Mazza), dispose la trasmíssione degli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza nei confronti del Mazza. II D'Acri partecipò, come guardalinee dell'A.S. S. Lorenzo del Vallo, all'incontro S. Lorenzo del Vallo/Nuova Acri disputato il 17 dicembre 1995. La S.S. Nuova Acri, sul presupposto che il predetto, a tale data, fosse soggetto ad inibizione e quindi noli avesse titolo a partecipare alla gara, con telegramma del 18 dicembre 1995, diretto al Giudicè Sportívo presso il Comítato Regionale Calabría, preannuncio la proposizione di reclamo avverso la regolarita della gara e, successivamente, propose reclamo a detto Giudice, reclamo che fu dal Comitato trasmesso per competenza alla Commissione Disciplinare. Ouest'ultima, rilevato preliminarmente che nel corso dell'istruttoria relativa al reclamo avverso.l'inibízione era rísultata I'estraneità del D'Acri in ordine aì fatti contestatigli, ha altresì dichiarato inammissíbile il reclamo della S.S. Nuova Acri; la in quanto impropeiamente inviato al Giudìce Sportìvo invece che ad essa commissione Dísciplinare (decisione riportata nel Comunicato Ufficiale n.62 del 22 gennaio 1996). Tale decisione è.stata impugnata in questa sede dalla S.S. Nuova Acri, la quale deduce che erroneamente il Giudíce Sportivo aveva omologato il risultato della gara cui aveva indebitamente partecipato il D'Acrí e chiede che le sia riconosciuta la víttorìa a tavolino per 0-2. Il reclamo è meritevole di accoglimento nei límiti di seguito indicati. In virtù del principio generale della "traslatio ivdicii", la Commissione Disciplinare, cui era stato trasmesso il reclamo proposto al Giudice.Sportivo incompetente, avrebbe dovuto prenderlo in esame e deciderlo nel merito. È errata pertanto la decisione impugnata, con la quale il reclamo è stato dichiarato inammissíbíle. La decisione stessa deve quindi essere annullata e gli atti debbono essere rinviati alla Commissione Disciplinare perché decida sul reclamo proposto dalla S.S. Nuova Acri . Per questi motivi la C.A.F in accoglimento dell'appello come proposto alla S.S. Nuova Acri di Acri (Cosenza), annulla, aí sensi dell;'art. 27 n. 5 C.G.S., I'impugnata. delibera per insussistenza della díchiarata inammissibilà con rinvio degli attí alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria perché si pronunci, per competenza; in ordine al reclamo proposto dAlla S.S. Nuova Acrí avverso la regolarità della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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