F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. SAMBATELLO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.1.1997 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 17.1.2001 INFLITTE RISPETTIVAMENTE AL CALCIATORE GANDIDO PASOUALE ED AL DIRIGENTE SIG. PICCIOTTO ANTONINO (Delibera della Commissione Dìsciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 72 de127.2.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. SAMBATELLO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.1.1997 E DELL'INIBIZIONE FINO AL 17.1.2001 INFLITTE RISPETTIVAMENTE AL CALCIATORE GANDIDO PASOUALE ED AL DIRIGENTE SIG. PICCIOTTO ANTONINO (Delibera della Commissione Dìsciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 72 de127.2.1996). La A.S. Sambatello Calcio ha proposto rituale appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al C.U. n.72 del 27 febbraio 1996, con la quale sono state inflìtte le sanzioni della squalifíca fino al 31.1.1997 al calciatore Candido Pasquale e dell'inibízíone fino al 17.1.2001 al dirigente Picciotto Antonino. Eccepísce preliminarmente la società ricorrente la nullità della decisione impugnata, in quanto il Collegio giudícante è stato dìversamente composto all'atto della decisíone (26 febbraio 1996) rispetta alla seduta precedente (12 febbcaio 1996); nella quale si era svolta attività istruttorìa (audizione del Commissario di campo e di un Guardalinee nonché di un dírigente della A.S. Sambatello). Ritiene questa Commissione che la sollevata eccezione sía fondata e meritevole quindi di accoglimento.Risulta, infatti., dai verbali agli atti che la commissione Disciplinare era formata, nella riunione del 12 febbraio, dai Sigg.ri Gentile, loppoli.e Bonacci, mentre nella riunione del 26 febbraio, daì Sigg.ri Gentile Bonaeci e Víscemi. L'art. 19 C.G.S. prevede, al comma quinto, che le Commissioni Disciplinari funzionano con la partecipazíone del Presidente e di due Componenti designatì per ogni singolo procedimento. In caso d'assenza o impedimento, a procedímento iniziato, di uno dei., membri designatì, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in vía definitiva con altro Componente che abbia assistito fin dall`inizío al procedimento stesso. Orbene, nel caso in esame non risulta che il Sig Viscomi,che ha sostituito, nella seconda rìunione, il Sig. loppoli, fosse presente anche alla prima seduta e, comunque, non v'è traccia dí provvedimento del Presidente della Commissione stessa che disponesse la sostituzione. Conseguentemente la delibera in esame deve essere annullata e gli atti rinviatí alla Commissione medesima per nuovo esame. . Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come ín epigrafe proposto dalla A.S. Sambatello Calcio di Reggio Calabria, annulla I'impugnata delibera, per violazione dall'art. 19. n. 5 C.G.S, con un rinvio degli atti alla Commissione Disciplínare presso il Comitato Regionale Calabria per nuovo esame, Ordina la restituzione della tassa versata.
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