F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA MOTTA AVVERSO DECISIONI INERENTI GARA MOTTA/BIVONGI DELL’11.2.1996 (Delìbera della Commissione Discíplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 5.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA MOTTA AVVERSO DECISIONI INERENTI GARA MOTTA/BIVONGI DELL'11.2.1996 (Delìbera della Commissione Discíplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.3.1996) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabría - in relazione agli episodi verificatisi in occasìone dellA gara Motta/Bivongi disputatasi l'11.2.1996.- infliggeva la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 alla Pol. Matta; squalificava il campo della stessa per due giornate effettive di gara; le infliggeva I'ammenda di L. 400.000; inibiva il Sig. Mallamaci Salvatore fino al 21.2.2001 e squalificava il calciatore Amico Giuseppe fino al 31.8.1996 (Com. Uff. n. 71 del 22.2.1996). La Commissione Disciplinare presso detto Comitato con decisione pubblicata nel Cdm. Uff. n. 74 del 5 marzo 1996, ritenuta scevra da vizi la decisione del Giudice Sportìvo e congrue le sanzioni, respingeva il reclamo presentato dalla PoI. Motta. Contro tate decisione si appella ora a questa C.A.F. la Pol. Matta che conclude chiedendo, dopo una ampia difesa, la ripetizione della gara, nonché I'annullamento o la riduzione delle sanzioni inflìtte II reclamo; nella parte in cui deduce censure ammissibili, è destituito di fondamento. Certamente la presenza della forza pubblíca e la disponibilità collaborativa dei díri genti della società ricorrente sono elementi da apprezzare favorevolmente e fanno parte del normale scenario delle gare. Ciò che invece non induce a ravvisare nel contesto descritto negli attí ufficiali, che notoriamente costituiscono fonte privilegiata di prova in questa sede, uno scenarìo semplicemente vìvace sono le modalità, veramente condanna bíl degli episodi che si sono verificati in ripetute.occasioni da parte di agenti diversamenTe tipizzati.dall'ordinamerito sportivo con una successione di comportamenti la cui obíettiva gravità non è certamente sminuita dalle incongruenze di rilievo margínale che la società rícorrente ha abilmente posto in evidenza. Deve, quindi, ritenersi legittíma la sospensione della-gara;che obièttìvamente non risulta determinata da percezìoni soggettive del Direttore di gara, né tantomeno da timori ingiustificati o non proporzionati alla realtà del contesto in cui la misura è stata prèsa. Congrue ed adeguate, nel Ioro apprezzamento di merito, sí appalesano le sanzioni, ìnflitte della perdita della gara e dell'iníbizione fino al 21.2.2007 irrogata al Sig. Mallamaci Salvatore, non suscettibile di riduzione, per aver lo stesso colpito l'arbitro coli un pugno e con l'asta della bandierina allo stomaco. Da tutto quanto sopra consegue che il rìcorso ad eccezione delle parti che censurano la squalifica dei calciatore Amico Giuseppe fino al 31.8.1996, che sì appalesa inammissibìle ai sensi dall'art. 35 n. 4.lett.d/d1 C.G.S., e della parte che impugna. I'ammenda del pari inammissibile -deve essere respinto. Per questi motiví la C.A.F.,.decidendo in ordine all'appello come sopra proposto dalla Pol. Matta di Motta S. Giovanni (Reggío Calabria), così provvede: - lo dichiara inammissibile per le parti inerenti la squalifica fino al 31.8.1996 inflitta al calciatore Amico Giuseppe.e I'ammenda di L. 400.000 a carico della socíetà; - lo respinge per le parti inerenti I'ínibizione fino al 21.2.2001 inflitta al Sig. Mallamaoi Salvatore e la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggío.dì 0-2; - ordina I'incameramento della relatìva tassa.
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