F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 13 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CALCIO GALLICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’ INIBIZIONE FINO AL 15.9.1997 INFLITTA AL SIG. MONORCHIO ANTONIO (Delibera del Giudice Sportivo di. 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n: 70 del 30.5.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 13 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CALCIO GALLICO AVVERSO LA SANZIONE DELL' INIBIZIONE FINO AL 15.9.1997 INFLITTA AL SIG. MONORCHIO ANTONIO (Delibera del Giudice Sportivo di. 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n: 70 del 30.5.1995) L' A.C. Calcio Gallico ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado c/o il Comitato Regionale Calabria del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica relativa alla gara Calcio Gallico/Lib. T. Maestrelli dell' 8.3.1995, decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 70 del 30 maggio 1995. Con la suddetta decisione detto Giudice Sportivo di 2° Grado ha parzialmente accolto il reclamo proposto dalla A.C. Calcio Gallico avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria, riducendo la sanzione dell' inibizione inflitta al sig. Monorchio Antonio fino al 15.09.1997 (l'originaria inibizione era fino al 13.03.1998). Secondo la decisione impugnata, nel corso del dibattimento di 2° grado, a seguito delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, il fatto contestato era apparso meno grave di quello inizialmente ritenuto dal Giudice Sportivo: mancava, infatti, fa prova certa che il Monorchio avesse personalmente colpito I' arbitro anche se risultava che lo stesso lo aveva ripetutamente minacciato sia durante che dopo la gara. inoltre, secondo la decisione impugnata, "dal comportamento tentato dal Sig- Monorchio sono scaturiti gli episodi di violenza da parte di altre persone". La reclamante sostiene, invece, che non ci sarebbero stati gli elementi di prova a sostegno della disposta inibizione e che comunque la sanzione doveva essere meno severa. La Commissione di Appello Federale ritiene che il reclamo debba essere rigettato. È vero, infatti, che a seguito del supplemento di indagini vi è stato un, notevole ridimensionamento del fatto con particolare riferimento alla condotta del Monorchio, essendosi ritenuta insufficiente la prova di una aggressione fisica, ma è anche vero che sono stati confermati gli addebiti sui quali si è basata la decisione impugnata. Ed invero, è rimasto confermato non solo il tentativo del Monorchio.di aggredire il Direttore di gara, ma anche il suo comportamento minaccioso nonché I' istigazione nei confronti di coloro che hanno proceduto alla invasione del campo con intento aggressivo. Per i suesposti moviti Ia C.A.F respinge I' appello come sopra proposto dalla A.S. Calcio Gallico di Gallico (Reggio Calabria) e dispone I' incameramento della tassa versata.
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