F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ A.C. SANT’ ANTONIO ABATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORIA/SANT’ ANTONIO ABATE DEL 2.4.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania · Com. Uff. n. 72 del 25.5.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL' A.C. SANT' ANTONIO ABATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORIA/SANT' ANTONIO ABATE DEL 2.4.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania · Com. Uff. n. 72 del 25.5.1995) L' A.C. Toria proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso li Comitato Regionale Campania, in relazione alla gara Toria/ Sant'Antonio Abate, disputata per il Campionato di 1a Categoria il 2 maggio 1995 e terminata con il punteggio di 1-2 per la squadra ospite, deducendo che alla stessa la società avversaria aveva fatto partecipare il calciatore Santaniello Vincenzo in posizione irregolare. II Santaniello aveva preso parte, in qualità di massaggiatore della Boys S. Antonio Abate, alla gara da questa disputata il 25 marzo 1995 per il Campionato della Categoria "Giovanissimi" ed era stato inibito fino al 12 aprile 1995, per comportamento ingiurioso verso il Direttore di gara, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 28 marzo 1995 dei Comitato Locale di Nocera Inferiore del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica. Chiedeva, pertanto, la reclamante la vittoria a tavolino per la gara in parola in applicazione dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 25 maggio. 1995, accoglieva il reclamo e, per I' effetto, infliggeva a!I' A.C. Sant' Antonio Abate la punizione sportiva di perdita della gara in parola con il punteggio di 0-2. Avverso detta decisione propone appello in questa sede I' A.C. Sant' Antonio Abate, deducendo che I' art 12, comma 8, per il quale "i dirigenti, i soci e gli altri tesserati colpitii da provvedimenti disciplinari a termine" non possono svolgere alcuna attività sportiva nelI'ambito della FI.G.C.", non può essere interpretato nel senso che chi sia inibito non possa partecipare all'attività agonistica, dovendosi intendere per "attività sportiva" quella dii dirigente tecnico, di frequentazione delle sedi federali, di presenza in panchina, di presentazione delle distinte al Direttore di gara, ecc. II reclamo è evidentemente infondato e, quindi, da respingere. Come affermato costantemente dalla giurisprudenza sportiva i provvedimenti disciplinari implicano I' impossibilità per chi ne sia colpito di partecipare a qualunque attività sportiva, ivi compresa, anzi, prima fra tutte, I' attività agonistica. La decisione impugnata, pertanto, che applica esattamente il principio più volte enunciato da questa C.A.F. deve essere confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Sant'Antonio Abate di Sant' Antonio Abate (Napoli) ed ordina I' incameramento della tassa versata.
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