F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ A.S. PORTICO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.12.1999 INFLITTE AI CALCIATORI PICCIRILLO GIOVANNI E MAR- TUCCI ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 44 dell’11.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL' A.S. PORTICO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.12.1999 INFLITTE AI CALCIATORI PICCIRILLO GIOVANNI E MAR- TUCCI ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 dell'11.1.1996) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania ha disatteso, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 in data 11 gennaio 1996, il reclamo inoltrato dall'A.S. Portico di Portico di Caserta avverso le sanzioni della squalifica fino al 9.12.1999 inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori Piccirillo Giovanni e Martucci Antonio per avere colpito con calci I' arbitro della gara del Campionato di 1a Categoria Portico/Macerata, disputata il 10 dicembre 1995. Avverso tale decisione I' A.S. Portico ha proposto appello a questa C.A.F., eccependo I' eccessiva genericità del referto del Direttore di gara in merito ai fatti addebitati ai due calciatori e chiedendo quindi I' acquisizione di una "relazione più ampia e dettagliata" da parte dell'arbitro ai fini di una migliore valutazione ed una congrua riduzione delle sanzioni. Osserva il Collegio che l' art. 25 n. 1 C.G.S. indica quali siano le fonti di prova in materia disciplinare e cioè gli atti ufficiali, la cui interpretazione non ha bisogno di ulteriori accertamenti, allorché essi siano chiari e convincenti. Nel caso in esame, l'arbitro ha descritto le modalità dell'azione ed ha individuato i due responsabili della aggressione senza lasciare adito a dubbi, per cui quanto richiesto dalla reclamante società non avrebbe rilevanza alcuna nè sull'accertamento della prova nè sulla quantificazione della sanzione. L'appello, quindi, non contiene alcun elemento idoneo, sia sul piano giuridico che su quello logico, a provare un comportamento dei due calciatori diverso da quello descritto nel rapporto di gara. Ritiene, tuttavia, la C.A.F. di dovere accogliere parzialmente I' appello, riducendo le sanzioni irrogate ove si consideri la minore gravità della condotta dei calciatori, valutata tenendo miglior conto delle circostanze complessive nelle quali la condotta medesima è stata posta in essere. Stimasi, pertanto, fissare la squalifica per ciascun calciatore al 30 giugno 1997. A seguito del parziale accoglimento del reclamo la tassa versata va restituita. Per i suesposti motivi Ia C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Portico di Portico di Caserta, riduce al 30.6.1997 le sanzioni delta squalifica, già inflitte dai primi giudici ai calciatori Piccirillo Giovanni e Martucci Antonio. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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