F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA CARDITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 18.12.1999 INFLITTA AL CALCIATORE CASO CARMINE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 46 del 1.8.1,1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA CARDITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 18.12.1999 INFLITTA AL CALCIATORE CASO CARMINE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 1.8.1,1996). II Sig, Lambiase Giancarlo Vice-Presidente della Polisportiva Cardito di Ariano Irpino ha proposto, nella qualità, appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata nel Com. Uff. n. 46 del 18 gennaio 1996, con la quale è stata ridotta a tutto il 18.12.1999 la sanzione della squalifica inflitta (fino al 18.12.2000) dal Giudice Sportivo al calciatore Caso Carmine per il comportamento tenuto in occasione della gara del 18.11.1995 tra la suddetta Polisportiva Cardito ed il Conza 85; valevole per il Campionato di 1a Categoria del Comitato Regionale Campania. Sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto e stato ritenuto dal Giudice Sportivo secondo il quale il calciatore Caso Carmine aveva tenuto un comportamento gravemente offensivo e reiteratamente violento nei confronti del Direttore di gara, lo stesso calciatore si era invece limitato a "tentare di colpire il Direttore di gara non riuscendoci anche per il pronto intervento dei compagni di squadra e dirígenti". In buona sostanza I'appellante rítiene eccessiva la sanzione applicata che non e adeguata al fatto realmente avvenuto che, come si e detto, ai sarebbe limítato ad un tentativo di aggressione. L'appello è infondato. Ed è ínvero, sia nel referto arbitrale; sia nelle dichiarazioni rílasciate dal Direttore di gara davanti la Commissione Disciplinare emerge che il Caso, a seguíto di una decisione arbitrale, aveva ingiuriato e colpito con un calcio il Direttore di gara ed aveva poi reiterato le ingiurie e le minacce poco tempo dopo I'aggressione ed anche a fine gara. La gravita dei fatti provati sulla base degli atti ufficiali, non può essere, pertanto, messa in discussione sicchè la sanzione, peraltro gíà ridotta dalla Commissione Disciplinare, appare del tutto giustificata e proporzionata al comportamento tenuto dal calciatore. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dalla Pol. Cardito di Ariano Irpino (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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