F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 11 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA P.S.V. MONDRAGONESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUTEOLANA/MONDRAGONESE CALCIO DEL 28.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com Uff n 31 del 16 11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 11 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA P.S.V. MONDRAGONESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUTEOLANA/MONDRAGONESE CALCIO DEL 28.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com Uff n 31 del 16 11.1995) L' U.S. Puteolana proponeva reclamo alla Commissione Discipinnare presso il Comitato Regionale Campania relazione alla gara Puteolana/Mondragonese Calcio, disputata il 28 ottobre 1995 per il Campionato Regionale di Eccellenza e terminata con la vittoria della squadra ospite con il punteggio di 3 - 2. Rilevava l'U.S. Puteolana che la società awersaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Balsamo Massimiliano, in posizione irregolare, in quanto squalificato per tre giornate in relazione alla gara Falciano/Mondragonese Calcio, disputata il 16 ottobre 1995, per il Campionato Juniores Regionale. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 16 novembre 1995, rilevato che il predetto calciatore non poteva partecipare alla gara contestata, in quanto nella stessa giornata (28 ottobre 1995) veniva disputata anche la gara Caiazzo/Mondragonese Calcio per il Campionato Juniores Regionale, accoglieva il reclamo e infliggeva alla P.S.V. Mondagonese Calcio, ai sensi dall'art. 7, comma 5, del Giudice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 2. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede Ia P.S.V. Mondragonese Calcio rilevando di aver osservato l' art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale le sanzioni devono essere scontate nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore colpito da squalifica giocava quando è avvenuta I' infrazione che ha determinato il provvedimento. Il reclamo deve essere respinto. Dispone infatti il citato art. 12, comma 13, che la squalifica irrogata impedisce al calciatore di svolgere qualsiasi attività sportiva per il periodo di incidenza della squalifica, e cioè, per le squalifiche a giornata, nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra per la quale il calciatore giocava quando è avvenuta l' infrazione che ha dato luogo alla squalifica. Il calciatore Balsamo Massimiliano ha partecipato alla gara in contestazione nello stesso giorno di cui la squadra della P.S.V. Mondragonese Calcio partecipante al Campionato Juniores Regionale - nella quale ha giocato quando è avvenuta l' infrazione che ha dato luogo alla squalifica - disputava una gara ufficiale e, pertanto, in base a quanto disposto dalla norma ora riportata, si trovava in posizione irregolare nella gara disputata il 28 ottobre 1995, Puteolana/Mondragonese Calcio. La decisione impugnata deve, quindi, essere confermata e la tassa di reclamo va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I' appello come innanzi proposto dalla P.S.V. Mondragonese Calcio di Mondragone (Caserta) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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