F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 7 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. STRIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORRENTI- NO PALMESE 78/STRIANO DEL 17.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 50 dell’1.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 7 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. STRIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORRENTI- NO PALMESE 78/STRIANO DEL 17.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 dell'1.2.1996) Deliberando su reclamo avanzato dalV'U.S. Sorrentino Palmese 78 avverso la rego- larità della gara Sorrentino Palmese 78/Striano, disputata il 17.12:1995 nell'ambito del Campionato di Promozione, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - con decisione pubblicata nel C.U. n, 50 dell'1 febbraio 1996 - applicava a carico del G.S.Striano la punizione sportiva della perdita della gara, afta quale detta società aveva fatto partecipare il calciatore Franco Saurro, in posizíone irregolare di tes- seramento. Avverso tale delibera ricorreva a questa C.A.F. il G.S. Striano, sostenendo che il reclamo interposto dalla controparte avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto presentato oltre i termini, dome da ricevuta della raccomandata in suo posses- so.. L'appello è fondato. L'att. 37 comma 3 C.G.S. stabilisce che i reclami - quale quello in esame - avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara debbono essere proposti entro il termine (perentorio) di trenta giorni dal suo svolgimento. Nel caso di specie, essendosi la gara disputata il 17.12.1995, il reclamo avrebbe dovuto essere introdotto entro il 16.1 .1996; dalla documentazione in atti, invece, risulta che la spedizione avvenne il successívo 17.1.1996 e quindi oltre il termine suddetto. Tale causa di inammissibilità dell'impugnazione avrebbe dovuto essere rilevata dalla Commissione Disciplinare, ma, comunque, comporta l'annullamento senza rinvio della delibera dalla stessa Proriunciata; ai sensi dall'art. 26 comma 4 C.G.S. La tassa va restituita all'appellante, Per.i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Striano di Striano (Napoli), annulla, ai sensi dell'art. 27 n.. 5 C.G.S., senza rinvio I'impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, stante I'inammíssibilità del reclamo proposto dell'U.S. Sorrentino Palmese 78 a detta Commissione Disciplinare avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina resti- tuirsi la relativa tassa
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