F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 24 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL REAL A.C. CERRETO SANNITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO JUNIORES S. MARTINO/REAL CERRETO SANNITA DEL 27.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 63 del 14.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 24 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL REAL A.C. CERRETO SANNITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO JUNIORES S. MARTINO/REAL CERRETO SANNITA DEL 27.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 14.3.1996) L'A.C. ReaI Cerreto Sannita proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, deducendo, in ordine alla gara S. Martino/Real Cerreto Sannita disputata per il Campionato Juniores il 27 gennaio l996 e terminata con il risultato di 1-0, che la società ospite aveva schierato i calciatori Clemente Luca, Fucci Antonio e Marino Salvatore in posizione irregolare perché non in regola con I' autorizzazione richiesta dall'art. 34, comma terzo, delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C.. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 14 marzo 1996, rilevato che I' autorizzazione ex art. 34 delle Norme Organizzative Interne non era richiesta per il Campionato Juniores, rigettava il reclamo. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.C. Real Cerreto Sannita. L'appellante motiva il gravame sostenendo I'erronea interpretazione dall'art. 34, comma terzo, delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C. data dalla Commissione Disciplinare. Per quanto concerne la norma citata, la reclamante rileva che essa, nel richiedere I'autorizzazione per i calciatori sedicenni per svolgere attività agonistica organizzata dalle Leghe, oppone che anche il Campionato Juniores è organizzato da una Lega, di tal che anche per giocare in detto campionato occorrerebbe la suddetta autorizzazione. La tesi sostenuta dall'appellante è evidentemente infondata. Come questa C.A.F. ha più volte affermato, I'art. 34, comma terzo, delle Norme Organizzative Interne richiede I' autorizzazione in relazione all'attività agonistica organizzata dalle Leghe ma non per I'at- tività agonistica che si esplica in campionati specificamente riservati alle categorie giova- nili, quale è, appunto, il Campionato Juniores. Stante I' infondatezza dell'unico motivo di gravame dedotto dell'A.C. Real Cerreto Sannita, I'appello, in conclusione, deve essere respinto. La tassa di reclamo, di conse- guenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dell'A.C. Real Cerreto Sannita, di Cerreto Sannita (Benevento) ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
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