F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 1 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’ALLENATORE FORMICOLA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA INFLIlTAGLI FINO AL 20.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 73 dell’1.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 1 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'ALLENATORE FORMICOLA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA INFLIlTAGLI FINO AL 20.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 73 dell'1.6.1995) II Signor Gíovanni Formicola, allenatore della U.S, Giovaní Lauro ha impugnato per revocazione, ai sensi dell'art. 28 C.G.S., dinanzi a questa Commissione la decisîone della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, riportata sul Comunicato Ufficiale n. 73 pubblicato il 1° giugno 1995, con la quale è stata confermata la sanzione della inibizíone.per mesi sei, con esclusione del periodo di interruzione del Campionato e della Coppa italia, inflitta allo stesso dal Gíudice Sportivo, in relazione al comportamento da lui tenuto in relazione alla gara Giovaní Lauro/Gragnano del 14 maggio 1995. II rícorso è inammissibile. Nella specie il ricorrente - premesso che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare, era stato "ricevuto" ed "ascoltato" da una sola persona, anzíchè dall'intero Collegío - deduce la sussistenza del motivo dí revocazione costituito dalI'errore di fatto (art. 28 comma 1 lett. e/ C.G.S.) ed invoca un precedente di questa Commissíone che, in un caso analogo, avrebbe accolto il reclamo dell'interessato. . . Entrambe le prospettazioni non sono tali da rendere il ricorso per revocazione ammissibile. Non ricorre, infatti, I'errore dí fatto che, per consentire I'ingresso dello straordinario rimedío della revocazione, deve essere - come questa Commissione ha costantemente affermato - un errore che conduce a ritenere sussistente un fatto sicuramente insussistente o viceversa, mentre nella specie viene dedotto un errore procedurale, attinente alla composizione del Collegio giudicante ed al procedimento seguito dalla Commissione Disciplinare, che non e un errore di fatto, e che avrebbe potuto essere fatto valere con il rimedio ordinario dell'appello a questa Commissione, da proporsi, evidentemente, nel termine prescritto. Questo era il caso che sí era presentato alla C.A.F. e che aveva dato luogo alla decisione (di accoglímento) richíamata dall'attuale ricorrente, il quale, però, non può avvalersi di tale precedente, perchè egli non ha proposto appello contro la decisione della Commíssione Disciplinare (nel termine prescritto), ma ricorre per revocazione ( a distanza di molti mesi). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso e dispone I'incameramento della tassa versata.
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