F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. POLICASTRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POLICASTRO/BUCCINESE DEL 4.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 59 del 29.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. POLICASTRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POLICASTRO/BUCCINESE DEL 4.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 29.2.1996) L'A.S. Buccinese, in relazione alla gara Policastro/Buccinese del Campionato Regionale campano di 2a Categoria, disputatasi il 4 febbraio 1996, presentava reclamo denunciando I' irregolarità della partecipazione alla gara del calciatore Petrosino Italo non tesserato per la squadra avversaria. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata nel C.U. n. 59 del 29 febbraio 1996, accoglieva il reclamo ed infliggeva alla S.S. Policastro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Contro tale decisione si appella ora a questa C.A.F. la S.S. Policastro la quale, fa presente che per un banale disguido era stata tenuta sospesa da parte del Comitato Regionale la lista di trasferimento del calciatore in questione e che nel frattempo sarebbe stata chiarita con I' Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania la regolarità del trasferimento del predetto calciatore. L'appello è fondato e va accolto. Invero dalla documentazione acquisita agli atti (copia lista di trasferimento n. 0094205 depositata presso il Comitato Regionale Campania) risulta che il calciatore Petrosino Italo è stato trasferito dell'U.S. Pedula alla S.S. Policastro in data 29.9.1995, in epoca cioè anteriore allo svolgimento della gara in questione. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Policastro di Policastro Bussentino (Salerno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 8-0 acquisito sul campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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