F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DEL SETTORE PER L’ ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI CAVESE CALCIOMAPOLI NORD DEL 14.1.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 30 del 25.1.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DEL SETTORE PER L' ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI CAVESE CALCIOMAPOLI NORD DEL 14.1.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 25.1.1996). Il Presidente Delegato del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica ha proposto ricorso; ex art. 27 comma 2 lettera c) C.G.S., .avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado presso il Comitato Regionale Campania di detto Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - in relazione agli incidenti verificatisi al termine della gara Cavese/Napoli Nord del 14.1.1996, valevole per il Campionato Regionale Allievi, di cui al C.U. n. 30 del 25 gennaio 1996 -, a carico della S.S. Cavese Calcio (ammenda di L. 400.000) e del Dirigente di questa, Sig. Trapanese Gerardo (ammonizione con diffida), Osserva il Collegio che viene richiesto in questa sede un aggravamento delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di primo grado, ma che il ricorso non risulta per nulla motivato per quanto concerne la richiesta nei confronti della società, per cui ne con· segue che per tale parte deve essere dichiarato inammissibile. Per quel che riguarda il dirigente Trapanese Gerardo rileva il Collegio che la sanzione inflittagli (ammonizione con diffida) appare congrua in relazione al comportamento antiregolamentare contestatogli. Per questi motivi la C.A.F., decidendo in ordine al ricorso come sopra proposto dal Presidente del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica, così provvede: - lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione dell' ammenda di L. 400.000 inflitta alla S.S. Cavese Calcio; - lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'ammonizione con diffida inflitta al Dirigente, Sig. Trapanese Gerardo.
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