F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DEL SETTORE PER L’ ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI KODOKAN/ALBANOVA DEL 20.1.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado del Comitato Regionale Campania del Settore per I’ Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 32 dell 8.2.1996).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DEL SETTORE PER L' ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI KODOKAN/ALBANOVA DEL 20.1.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado del Comitato Regionale Campania del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 32 dell 8.2.1996).
II Presidente Delegato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ha impugnato dinanzi a questa Commissione la determinazione del Giudice Sportivo di primo grado presso il Comitato Regionale Campania di detto Settore con la quale, in relazione agli incidenti verificatisi durante ed al termine della gara Kodokan/Albanova del 20 gennaio 1996, era stata inflitta al Kodokan Club Calcio I' ammenda di lire ottocentomila con diffida e con I' obbligo di risarcire i danni subiti dall' autovettura dell' arbitro (Com. Uff. n. 32 pubblicato I' 8 febbraio 1996).
Nel ricorso si deduce che la sanzione inflitta è inadeguata alla gravità dei fatti e che non è stato considerato il comportamento del Dirigente Accompagnatore ufficiale, Rumolo Giuseppe, il quale non ha ricevuto alcuna sanzione.
Controdeduce il Kodokan Club Calcio, facendo presente, in particolare, che i danni subiti dall'autovettura dell'arbitro sono stati immediatamente risarciti; come da dichiarazione dello stesso.
II ricorso è parzialmente fondato.
È fondato per la parte nella quale si lamenta che il Giudice Sportivo non ha preso per niente in considerazione il comportamento del Rumolo; per tale parte gli atti debbono essere rinviati al predetto Giudice Sportivo perché provveda al riguardo, nella maniera che riterrà adeguata in relazione ai fatti accertati.
Per quanto concerne, poi, la sanzione inflitta alla società, essa appare congrua, in relazione alla entità dei fatti verificatisi, quali si desumono dal referto dell'arbitro, ed alle circostanze indicate dalla Società nelle controdeduzioni; per questa parte, pertanto, il ricorso non merita accoglimento è la decisione impugnata va confermata.
Per questi motivi la C.A.F. provvedendo in ordine al ricorso come innanzi proposto dal Presidente de : Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica,così decide:
- lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'ammenda di L. 800.000 inflitta al Kodokan Club Calcio;
- rimette gli atti al Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica per la parte inerente i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del Dirigente, Sig. Romolo Giuseppe.
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