F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 11 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL A.C. MIRAMARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENDAS SAN CLEMENTE/MIRAMARE DELL’ 1.10.1995 (Delibera delle Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 16 del 9.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 11 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL A.C. MIRAMARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENDAS SAN CLEMENTE/MIRAMARE DELL' 1.10.1995 (Delibera delle Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 16 del 9.11.1995) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 16 del 9 novembre 1995, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, accogliendo il reclamo proposto dalla Pol. Endas San Clemente avverso lo svolgimento della gara Endas San Clemente/Miramare, disputata l'1.10.1995 per il Campionato di 1a Categoria, assegnava gara vinta per 2 a 0 alla società reclamante, avendo accertato che aveva svolto funzioni di guardalinee per l' A.C. Miramare il Sig. Rediero Bucci, il quale non risultava, all'epoca, tesserato come dirigente per detta società (questa, infatti, solo con lettera dell' 11.10.1995 aveva comunicato al Comitato Regionale la nomina del Bucci a dirigente, con deliberazione societaria del 10.10.1995). Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. la A.C. Miramare, sostenendo che il Bucci aveva assunto qualità dirigenziale sin dall'1.7.1995, data nella quale era stato cooptato nel Consiglio Direttivo. La relativa documentazione era stata regolarmente depositata presso il Comitato Provinciale di appartenenza, onde la delibera impugnata doveva considerarsi priva di fondamento ed essere annullata, con ripristino del risultato sportivo acquisito sul campo. L'appello è manifestamente infondato, dal momento che, come emerge dalla delibera impugnata, la prova della irregolare posizione del Bucci, al momento in cui ebbe a svolgere funzioni di guardalinee, è offerta dalla stessa comunicazione dell'attuale appellante, da cui si ricava che la cooptazione del medesimo in seno al Consiglio Direttivo societario avvenne il 10.10.1995, ovvero dopo la disputa della gara in questione. Ciò non solo svela I' inconsistenza della tesi difensiva, ancorata ad una nomina dirigenziale che si sostiene avvenuta I' 1.7.1995, ma dimostra che il c.d. foglio di censimento, che la reclamante allega al gravame e dal quale risulta I' inserimento del Bucci, è stato fabbricato ad hoc, giacché I' esemplare in possesso del Comitato Regionale, acquisito da questa Commissione, è in bianco quanto alla indicazione dei Consiglieri, fra i quali dovrebbe rientrare il Bucci. La condotta tenuta al riguardo dalla società appellante appare, di conseguenza, lesiva del principio di lealtà sancito dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per cui, rigettato il reclamo e incamerata la relativa tassa, gli atti debbono essere rimessi alla competente Commissione Disciplinare per il procedimento a carico dall' A.C. Miramare e del suo presidente, sig. Giovannino Sauro Montebelli. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I' appello come innanzi proposto dell' A.C. Miramare di Rimini. Deferisce alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, ai sensi dall'art. 19 comma 2 C.G.S., il Presidente dall'A.C. Miramare, Sig. Montebelli Giovannino Sauro, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione a quanto dedotto in ordine alla posizione del Sig. Bocci Rediero impiegato quale guardalinee nella suindicata gara, nonché I'A.C. Miramare per responsabilità diretta giusta I'art. 6 comma 1 C.G.S.. Ordina I' incameramento della tassa versata.
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