F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 4 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ A.C. FORLIMPOPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORLIMROPOLI/MORCIANO CALCIO DEL 29.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 18. del 23.11.1.995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 4 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL' A.C. FORLIMPOPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORLIMROPOLI/MORCIANO CALCIO DEL 29.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 18. del 23.11.1.995) La.PoI. Morciano Calcio in data 30.10.1995, proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna lamentando che l' A.C. Forlimpopoli aveva schierato, in occasione della garadel:29.10.1995 Forlimpopoli/Morciano, disputata nell'ambito del Campionato di Promozione (Girone "D") il calciatore Catellucci Marco, n. di matricola 2243802, benchè squalificato così come risultava dal Comunicato Ufficiale n. 14 pubblicato il 25 ottobre 1995. In forza di quanto prospettato ne reclamo; corredato da copia della distinta gara dall' A.C. Forlimpopoli, la Commissione Disciplinare adita "preso atto che il calciatore Castellucci Marco, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.14 del C.R.E.R. datato 25.10.1995, fra i giocatori espulsi, risulta squalificato per quattro giomate; accertato che il calciatore Castellucci Marco ha partecipato alla gara Forlimpopoli/Morciano senza averne titolo, in quanto la squalifica di cui sopra non era stata scontata deliberava di infliggere alla A.C. Forlimpopoli la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara ForlimpopoIi/Morciano del 29.10.1995 ed al calciatore Castellucci Marco una giornata di squalifica. Ha proposto appello I' A.C. Forlimpopoli lamentando un evidente un errore di persona in cui era incorso prirma il Presadente della Pol. Morciano Calcio e poi la Commissione Disciplinare, dipeso dal fatto che il calciatore Castellucci Marco, nato il 24.7.1976, già squalificato per quattro giornate a seguito dell' espulsione subita nella gara Forlimpopoli/Mariglianese del 15.10.1995 e, quindi, non avente tittolo a partecipare alla gara incriminata, è persona diversa dal Castellucci Marco, nato il 7.11.1974, che, invece aveva disputato la gara stessa. Sul punto la società ricorrente ha fornito la documentazrone da cui risulta il tesseramento di due calciatori con le stesse generalità (Castellucci Marco), rispettivamente nati il 7.11.1 974 ed il 24.07.1976, aventi nn. di matricola 2243802 e 2557240. L 'esame dei referti arbitrali ha evidenziato che il calciatore espulso nella gara Forlimpopoli/Mariglianese è il Castellucci Marco nato il 24.7.1976, mentre quello che ha disputato la gara in contestazione è il Castellucci Marco nato il 7.11.1974. Dette circostanze, decisive ai fini del giudizio, sono state controllate ed asseverate dagli accertamenti di ufficio espletati dalla Segreteria della C.A.F. Pertanto non vi è dubbio sull' errore di persona che ha determinato il provvedimento impugnato. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell' appello come sopra proposto dell' A.C. Forlimpopoli di Forlimpopoli (Forlì), annulla I'impugnata delibera ripristinando il risultato di 2-1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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