F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. FORENSE SALERNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA XXlV TORNEO NAZIONALE CALClO FORENSE 95 A.A. ROMANI/FORENSE SALERNO DEL 10.6.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 18 del 21.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. FORENSE SALERNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA XXlV TORNEO NAZIONALE CALClO FORENSE 95 A.A. ROMANI/FORENSE SALERNO DEL 10.6.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 18 del 21.6.1995) All'esito della gara Associazione Avvocati Romani/Forense Salerno, valevole per il Torneo Nazionale Forense, disputata il 10.6.1995 e terminata col punteggio di 5 a 1, I'A.C. Forense Salerno proponeva rituale reclamo, adducendo che la squadra avversaria, nelI'occasione, aveva violato I' art. 13 de! Regolamento del Torneo; che prevede I'obbligo da parte delle squadre di indicare sulle liste dei calciatori da presentare all'arbitro, i dati anagrafici, il numero dei cartellini e i documenti ufficiali di identità. II Commissario Ufficiale del Torneo presso il Comitato Provinciale di Ferrara della F.I.G.C., con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 19 giugno 1995, accoglieva il reclamo e infliggeva all'Associazione Avvocati Romani la sanzione di perdita della gara coi punteggio di 0 a 2. Il Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna, giudicata incongrua la suddetta delibera; investiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato per un nuovo giudizio. L'adita Commissione,con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 22 giugno 1995, respingeva il declamo dell' A.C. Forense Salerno, confermando il risultato acquisito in campo dalle due squadre. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale I' A.C. Forense Salerno, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino".Osserva la C.A.F. che I'aspetto disciplinare del Torneo Nazionale Forense è curato dal Comitato Provinciale di Ferrara della F.I.G.C. a mezzo di un Commissario, le cui decisioni sono inappellabili (cfr. art. 20 del Regolamento). Inammissibile appare pertanto il. ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna. L'impugnata delibera va quindi annullata senza rinvio, con la conseguente restituzione della tassa dì reclamo versata. Per questi motivi !a C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Forense Salerno di Salerno, annulla senza rinvio I'impugnata delibera ed ordina la restituzione della tassa versata. F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it 15 - APPELLO DELL'A.S. JUS MILANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA 25° TORNEO NAZIONALE FORENSE JUS MILANOIA S.A.S. TORINO DEL 24.2.1996 (Delibera della Commissione disciplinare presso il Comitato Regíonale Emilía Romagna - Com. Uff. n. 70 del 28.3.1996) La A.S. Jus Milano calcio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Dísciplìnare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna di cui al Com. Uff. n. 70 dal 28 marzo 1996, in merito alla gara del Torneo Nazionale Forense Jus Milano/A,S.A.S. Torino del 24.2.1996. Osserva questo collegio gíudicante che la Commissione Disciplinare ha correttamente dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall'A.S..Jus milano, in quanto inoltrato oltre il termine previsto dal terzo comma dell'art.22.deI regolamento del Torneo e per mancato inoltro di copia dei motivi di reclamo alla controparte. Il citato articolo 22 infatti prevede al comma 3, che i reclami alla Commissione Disciplinare .vanno proposti entro il giorno successivo alla data di publicazione del Comunicato Ufficiale in cui sono riportate le decisioni che le socíetà interessate intendono impugnare e che -(commí 4.e 5) nei casi in cui il gravame verta su episodi e cìrcostanze che possano modíficare il risultato conseguito sul campo, copia del reclamo debba essere contestualmente trasmessa a mezzo telefax alla società controparte. Nel caso in esame non risulta che í due suindicati incombentí siano stati osservati e, quindi, I'attuale reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la C.A,F. respinge I'appello come innanzi proposto dall'A.S. Jus Milano di Milano ed ordina íncamerarsi la relativa tassa.
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