F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 25 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. PREDAPPIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 23.11.1997 GIA’ INFLITTA AL CALCIATORE MlCHELACCI DUMER (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com, Uff. n.22 del 21.12.1995).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 25 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. PREDAPPIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 23.11.1997 GIA' INFLITTA AL CALCIATORE MlCHELACCI DUMER (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com, Uff. n.22 del 21.12.1995). II Gludice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 pubblicato il 23 novembre 1995; applicò al calciatoie Milandri Fabio la sospensione cautelare prevista dall'art.10 comma 1 del Codice di Giustizia' Sportiva, in relazione alla''gara Predappio/Dinamo Faenza del 18.11.1995, in quanto, quale capitano dall'A.C. Predappio , era responsabile della identi ficazione del cal ciatore che, al termine della gara aveva colpito con un calcio l' arbitro. Con errata corrige riportata nel Comunicato Ufficiale n. 19 pubblicato il 30 novembre 1995, il medesimo Giudice Sportivo, accertato che al momento dell' episodio in questíone fungeva da capítano il vice-capitano Michelacci.Dumer; in quanto il Milandri era' stato in precedenza sostituto per infortunio , revoco la sospensione cautelare ed inflisse al Michelacci, ai sensi dell"art.5, comma 2; del Codice di Giustizia Sportiva, la squalifica fino al 23.11.1997. Tale decísíone fu ímpugnata dinanzi alla Commissione Disciplinare dell'A.C. Predappio e dal Michelacci, i quali, nel contempo, segnalarono al Giudíce Sportivo il colpevole dell'episodío di violenza all'arbitro,individuato nella persona del dirigente addetto al servizio d'ordine, Síg. Elio Valbruccioli. Nelle more della decisione dei reclami da parte della Commíssione Disciplinare, il Giudíce Sportivo; con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n, 20 pubblicato il 7 dicembre 1995, inflisse al Valbruccioli, rítenuto responsabile dell'episodio,I'inibizione a ricoprire incarichi sportivi e sociali fino al 7.12.1997 e esclusa conseguentemente la responsabilità del Michelacci Dumer, revoco la squalífica fino al 23.11.1997, in precedenza a lui inflitta. La Commíssione Disciplínare, con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n. 22 pubblicato il 21 dícembre.7995, pronunciando sui reclami proposti dall'A.C. Predappio e dal Michelacci, díchiarò "nullo per ínammissibilità ed improcedibilità ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.G.S., il procedimento di revoca della squalifica del. Michelacci e di applicazione dell'inibizione al Valbruccioli e deliberò di trasmettere gli atti all'Ufficio Indaginí della F.I.G.C. per accertamenti in ordine all'effettivo responsabile dell'episodio nei confronti delI'arbitro, °restando valida, allo stato, la squalifica al 23.11.1997 del calciatore Michelacci Dumer contenuta nel C.U. n. 19 del 30.11.1995". Tale decisione è stata impugnata dinanzi a questa Commissione dell'A.C. Predappio, che ne chiede Ia riforma con conseguente revoca della squalifica al Michelacci. II reclamo è fondato, La decisione della Commissione Disciplinare è errata in quanto il provvedimento impugnato dinanzi a quella Commissione (squalifica del Michelacci fino.al 23.11,1997); al momento della pronuncia da parte della Commissione stessa, era venuto meno, per effetto della revoca disposta dal Giudíce Sportivo con il provvedimento pubblicato nel C.U. n. 20 del 7 dicembre 1995. Pertanto, in ordíne ai ricorsi proposti dall'A.C Predappio e del calciatore Mlchelacci doveva essere dichiarata la cessazíone della materia del contendere ovvero l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nei ricorrenti. AI contrario, la Commissione Dísciplínare ha dichiarato nullo il provvedimento di revoca della squalifíca, che nessuno aveva impugnato, esorbitando dai propri poteri ed illegittimamente ínvocando la disposizíone dall'art. 26, comma 4, C.G.S., che riguarda la. ipotesi di inammissibilità ed improcedibilità del reclamo in prima istanza, mentre nella specie non vi era stato alcun reclamo al Giudice Sportívo, ma lo stesso, nell'esercizio di un potere dí autotutela di ufficio, aveva rítenuto di modificare la propria precedente decisione, adottando un nuovo provvedimento che - ripetesi - non era stato impugnato da alcuno e che pertanto non poteva formare oggetto di annullamento da parte della Commissíone Disciplínare. In tale situazione è íllegittima anche Ia statuizione, contenuta nella decisione impugnata, circa il mantenimento della squalifica al 23 novembre 1997 a caríco del Michelaccí, giacchè tale squalifica era stata revocata con il suindicato provvedimento del Giudice, Sportivo e non poteva certo rivivere per effetto della decisione della Commissione Disciplinare, adíta dalla Società e dal Michelacci. In tali sensi, pertanto,il reclamo dell'A.C.Predappio deve essere accolto, con esclusione della squalifica del calciatore Michelacci, mentre resta ferma la sanzione della inibiziorie fino al 7.12.1997 a.carico del Valbruccioli, secondo quanto disposto dal Giudice Sportivo con il provvedimento del 7 dicembre 1995. Per questi motivi la C.A..F" in accoglímento dell'appello come innanzi, proposto dall'A.C. Predappio di Predappio.(Forlì), annulla I'ímpugnata delibera ed ordina la restituzione della relativa tassa.
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