F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CAGLIARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ESORDIENTI SASSO MARCONI/CAGLIARI DEL 13.4.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 41 del 22.5.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CAGLIARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ESORDIENTI SASSO MARCONI/CAGLIARI DEL 13.4.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 22.5.1996) L'A.C, Sasso Marconi proponeva reclamo deducendo I'irregolarità nella gara Sasso Marconi/Cagliari del 13 aprile 1996 del Torneo Provinciale Esordienti. II Giudice Sportivo di 2° Grado, con decisione pubblicata nel C.U. n.47 del 22 maggio 1996, accoglieva il reclamo, avendo ritenuto "controfatto e falsificato" il cartellino n. 10287 intestato al calciatore Vitale Giacomo. Disponeva, in particolare: 1) I'invalidita del suddetto cartellino; 2) la perdita della gara con il risultato di 0-2 in danno del G.S. Cagliari; 3) I'irrogazione dell'ammenda di L. 500.000 alla predetta società; 4) la inibizione del Presidente della predetta società, Sig. Armes Giorgio fino al 31.12.1997; 5) la squalifica del calciatore Vitali Giacomo fino al 31.12.1996. Contro tale decisione ricorre a questa CA.F. il G.S. Cagliari sostenendo che il cartellino in questione non è stato fatto oggetto di alcuna contraffazione e falsificazione. Dall'esame degli atti di causa, ed in particolare dalla visione degli originali del cartellino in questione, il Collegio trae in convincimento che vi sia stata soltanto la mera utilizzazione di uno stampato del quale già in precedenza era stato fatto uso. La configurabilità di una attività di falsificazione deve essere esclusa non solo perché I'attività contestata nella sua materialità ha le caratteristiche sopraindicate di carattere univoco non suscettibile di creare false rappresentazioni della realtà come testimonia I'uso del bianchetto; ma anche, e segnatamente, perché un cartellino così caratterizzato nella sua esteriore materialità è stato accettato dal Comitato Provinciale, con ciò accreditandosi la genuinità del documento in questione pur recante le correzioni, irrilevanti per le ragioni suindicate ai fini che nella presente sede interessano. II ricorso del G.S, Cagliari va, pertanto, accolto. Per questi motivi la C.A.F in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal G.S. Cagliari di Bologna, annulla in toto l'impugnata delibera, ripristinando il risultato 3-4 conseguito in campo nella suindicata gara.Ordina la restituzione della tassa versata.
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