F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 13 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. GENOVA CLUB MIGNANEGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GENOA CLUB MIGNANEGO/C.E.P. DEL 20.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 46 del 15.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 13 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. GENOVA CLUB MIGNANEGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GENOA CLUB MIGNANEGO/C.E.P. DEL 20.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 46 del 15.6.1995) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 25 maggio 1995, ha inflitto al Gruppo Sportivo Genoa Club Mignanego un punto di penalizzazione e la perdita della gara disputata contro il Gruppo Sportivo C.E.P. il 20 maggio 1995 e valevole per il Campionato Regionale di 1a Categoria, per non avere ottemperato alle disposizioni che regolano il tempo di attesa, che è stato ridotto dal Comitato Regionale per le due ultime gare a venti minuti. L' arbitro, infatti, ha riferito di avere dato inizio alla gara alle ore 15,25, anziché alle ore 15, perché il Genoa Club Mignanego gli ha consegnato la distinta ed i documenti alle ore 15,20. Avverso tale decisione il G.S. Genoa Club Mignanego ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare, sostenendo la tesi che è errata I' interpretazione del referto di gara da parte del Giudice Sportivo ed in subordine ha chiesto la riduzione della. sanzione ad una ammenda in base ai due ultimi periodi del comma 1 dell'art. 7 C.G.S.. . La suddetta Commissione ha respinto il reclamo ritenendo che la.presentazione della distinta dei calciatori ed i relativi documenti allo scadere del tempo di attesa comporta la violazione dell'art. 54 comma 2 N.O.I.F. Ha, inoltre motivato che nel caso di specie non è applicabile la disposizione regolamentare, richiamata dalla reclamante società, perché per I' infrazione contestata è disposta una sanzione ben determinata. Anche contro tale decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 15 giugno 1995, il G.S. Genoa Club Mignanego ha inoltrato ricorso a questa C.A.F., richiamando i motivi proposti in secondo grado. In particolare, ha affermato che la Commissione Disciplinare ha inesattamente ritenuto irrilevante il fatto che I' arbitro abbia ugualmente dato inizio alla gara per la mancanza di tempestiva informazione circa la riduzione del tempo di attesa. Tale ultima circostanza non è risultata dagli atti ed ha presunto la suddetta mancata conoscenza, mentre avrebbe dovuto eseguire il relativo accertamento. La reclamante ha, inoltre, opposto che I' applicazione dei due ultimi periodi dall'art. 7 C.G.S. è necessaria in base al principio della proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto. Entrambi i suddetti motivi non sono fondati. Innanzitutto, I' eventuale errore non tec- nico dell' arbitro non può, in nessun caso, rendere inapplicabile una norma regolamentare violata, anche se dovuto alla sua mancata conoscenza. Inoltre, la motivazione contenuta nella decisione appellata in merito alla impossibilità di applicare la disposizione invocata dalla reclamante è ineccepibile. Tuttavia, I'attuale reclamo merita accoglimento per il diverso motivo basato sulla interpretazione dall'art. 54 comma 2 N.O.I.F. Tale interpretazione è un atto dovuto in base al principio dell' applicazione dell'esatta osservanza della legge. L'art. 54 al n. 2 N.O.I.F. testualmente recita che in caso di ritardo "l'arbitro deve comunque dare inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa ili giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo di gara". Data la chiarezza della disposizione in merito al tempo di attesa, I' interpretazione è limitata al significato di "presentarsi in campo in divisa di giuoco". Va premesso che I' ingresso materiale sul campo di giuoco è contemporaneo alla terna arbitrale ed alle due squadre antagoniste. Pertanto, I' interpretazione letterale e restrittiva porterebbe alla conclusione che in ogni caso le squadre devono trovarsi. materialmente sul campo di giuoco non oltre il tempo di attesa. Ma è facile opporre che in tale caso arbitro e società dovrebbero perfino tenere conto di una qualsiasi circostanza che ritardi l' ingresso in campo (ad es. una eccessiva meticolosità da parte delI' arbitro). Si potrebbe verificare anche il caso che una squadra ritardataria si porti sul campo di giuoco al termine del tempo di attesa e chieda all'arbitro che le formalità vengano eseguite in loco. Non è, dunque, I' interpretazione letterale a cui si deve fare riferimento, ma a quella Iogica, in base alla quale "presentarsi in campo" significa presentarsi all'arbitro in condizioni ottimali per portarsi subito sul campo. D'altra parte, poiché il successivo art. 55 N.O.I.F. considera rinunciatarie le società che ritardino a presentarsi in campo nel termine di attesa, eccessiva appare la sanzione di irrogare la punizione prescritta in presenza di qualche minuto di ritardo e della conseguenziale volontà di disputare la gara. Alla stregua delle suestese considerazioni il reclamo va accolto e va disposto il ripristino del risultato acquisito sul campo. La tassa di reclamo deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Genoa Club Mignanego di Mignanego (Genova), annulla le impugnate delibere del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, ripristinando il risultato di 1 - 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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