F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. DON BOSCO SPEZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA DEL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI DON BOSCO SPEZIA/MIGLIARINESE CALCIO DEL 22.11.1995 [Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 18 del 7.12.1985)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. DON BOSCO SPEZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA DEL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI DON BOSCO SPEZIA/MIGLIARINESE CALCIO DEL 22.11.1995 [Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 7.12.1985) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per I'Attívítà Giovanile e Scolastica, con provvedímento ríportato sul Comunicato Ufficiale n. 15 pubblicato il 16 novembre 1995, rilevato che la gara Don Bosco Spezia Calcio/Migliarinese Calcio del 12 novembre 1995 non si era potuta disputare per indisponibilità del campo e ravvisata la responsabilità al riguardo dell'U.S.Don Bosco in quanto società ospitante, inflisse a tale società, ai sensi dall'art. 7 comma 1 C.G.S., la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2, il reclamo della Società è stato respinto dal Giudíce Sportívo dí 2° Grado di detto Comitato Regíonale con decísíone ríportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 pubblicato il 7 dícembre 1995, che e stata impugnata dinanzi a questa Commissione dalla U.S. Don Bosco Spezía. II reclamo è meritevole di accoglimento. Risulta dagli atti che l'U.S. Ponzanese, con atto del 30 settembre 1995, aveva assunto I'impegno di rendere disponibile il proprio impianto sportivo per le partíte casalínghe, domenicali, mattutine, del Campionato Regíonale Giovaníssimi, che avrebbe dovuto disputare la squadra dall'U.S. Don Bosco Spezia, salvo che le partite in oggetto fossero "in concomítanza° con le partite del Campionato Nazionale Allievi della A.C. Spezia. II gíorno 12 novembre 1995 la gara che I'U.S. Don Bosco Spezia era chiamata a disputare era fissata per le 9,15 e quella che vedeva impegnata la A.C. Spezia per le 10.30 per cui, tenuto conto della durata della gara del Campionato Giovanissimi, le due gare erano senz'altro compatibili, nel senso che lo svolgimento della prima non avrebbe in alcun modo intralciato quella dell'altra e ciò anche sul piano della utílízzazíone degli spogliatoi, in quanto la squadra dell'U.S. Don Bosco Spezia si era dichiarata disposta a tenerli liberi dagli effetti personali dei calciatori impegnatí nell'incontro fin da príma dell'inizio dell'incontro stesso. In tale situazione, partícolarmente vessatorio e antisportívo è stato il comportamento del dirigenti dell'U.S. Ponzanese che obblígò le squadre dell'incontro delle ore 9.15 a lasciare libero il campo, rendendo in tal modo ímpossibile lo svolgimento della gara e tale situazione, ritiene il Collegio, non possa imputarsi neanche oggettivamente alla U.S. Don Bosco Spezia. La dedisione ímpugnata va, pertanto, annullata e va disposto che sía disputata nella data che sarà all'uopo stabilita la gara U.S. Don Bosco/Migliarinese Calcio. Per questi motiví la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'U.S. Don.Bosco Spezia di La Spezia, dispone I'effettuazione della suindicata gara. Ordina la restituzione della relatíva tassa.
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