F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 21 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. DELEBIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LORA LIPOMO/DELEBIO DEL 14.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 27 del 15.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 21 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. DELEBIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LORA LIPOMO/DELEBIO DEL 14.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 15.2.1996) Con delibera pubblicata nel C.U. n.27 del 15 febbraio 1996, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D, decidendo su reclamo sporto dell'A.S. Lora Lipomo avverso la regolarità della gara Lora Lipomo/Delebio, disputata il 14.1.1996 per il Campionato di 1a Categoria, poiché alla stessa risultava aver partecipato il calciatore Marco Colombo, nato il 22.3.1980, privo dell'autorizzazione prevista dell'art. 34 comma3 N.O.I.F, infliggeva all'U.S. Delebio la punizione sportiva della perdita della gara, oltre a sanzioni che qui più non rilevano. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F la U.S. Delebio, rilevando che il cal- ciatore aveva tutti i requisiti indicati dell'art. 34 per ottenere (come aveva poi ottenuto) I'autorizzazione a partecipare a gare del Campionato dilettantistico di cui trattasi, onde era illegittima I'applicazione dell'art. 7 C.G.S. per un semplice inadempimento formale, consistito nella utilizzazione del Colombo prima del rilascio del documento autorizzativo. L 'appello è infondato. L'ultimo capoverso del citato art. 34 (da raccordarsi con il comma 6 dall'art. 7 C.G.S.) prevede infatti che l'utilizzazione di un calciatore, che abbia compiuto il 15° anno, in gare non espressamente riservate alle categorie giovanili, secondo il richiamo dell'art. 31 N.O.I.F., senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta appunto I'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara. Per la chiarissima disposizione regolamentare, sono dunque prive di pregio le argomentazioni dell'appellante. II reclamo deve conseguentemente essere respinto, mentre la relativa tassa va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Delebio di Delebio (Sondrio) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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