F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S. MANERA CALCIO AVVERSO DEGISIONI MERITO GARA MANERA CALCIO/MARIANESE DEL 26.11.1995 (Delíbera della Oommissione Disciplínare presso il Comitato Regíonale lombardia – Com. Uff. n. 29 del 29.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S. MANERA CALCIO AVVERSO DEGISIONI MERITO GARA MANERA CALCIO/MARIANESE DEL 26.11.1995 (Delíbera della Oommissione Disciplínare presso il Comitato Regíonale lombardia - Com. Uff. n. 29 del 29.2.1996) In esito alla gara Manera Calcio/Marianese del 26.11.1995, valevole per il Campionato lombardo di 3a Categoria, sospesa per rissa al 30' del 2° tempo, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provincíale di Como infliggeva, tra I'altro, la sanzione della perdita della gara per 0-2 ad entrambe le società (Com. Uff.n. 16 del11.12.1995). Avverso tale decisione le due società interessate proponevano reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, la quale, con delibera apparsa sul Com. Uff. n. 29 del 29 febbraio 1996 respíngeva il reclamo del C.S. Manera Calcio ed in parziale accoglimento dí quello del F.C. Marianese ínfliggeva aI.C.S. Manera Calcio la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2 e.confermava le sanzíoni disciplínari inflitte ai tesserati dal primo giudice. Contro tale delìbera ha proposto appello a questa C.A.F.il C.S Manera Calcio richiedendo, in. Via princípale, che, in riforma dell'impugnata decisiqne, le venga assegnata gara vinta per 0-2; ín via subordinata chiede che venga dìsposta la ripetizione della gara stessa o, al limite, il ripristino dei provvedimenti assuntí dal Gíudice Sportivo. Questa Commissione Federale ritiene che I'appello deve essere parzìalmente accolto con il ripristino della decisione del Gìudice Sportivo che inflìggeva ad entrambe le società la punizione della perdíta della gara per 0 a 2 oltre alle sanzioni disciplinare come meglio specificate nella richiamata decisione del Giudice Sportivo medesimo. Occorre a questo punto osservare che la citata delibera del Giudíce Sportivo si fon-. dava sul presupposto dell'impossìbilità di portare a termine I'incontro stante la rissa scoppiata in campo. La decisione dí cui sopra era quíndi perfettamente aderente alla risultanze documentali ed in particolare al rapporto arbitrale che nel ríferire dei disordini, integranti una vera e propria rissa, che si erano verifícati al 30° del secondo tempo,dava atto che la gara dopo una prima interruzione era stata defínitívamente sospesa "non essendocí le condizioni tecniche ed ambíentalí per poter proseguire la partita" . Ritiene pertanto questo Collegìo dí dover ripristinare la°decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come ín epigrafe . proposto dal C.S. Manera Calcio di Manera dì Lomazzo.(Como), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportìvo che Infliggeva tra I'altro ad entrambe te società, la punizíone sportiva di perdíta della suindicata gara con il punteggio di 0-2. Ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it