F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 9 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL F.C. BREMBATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’11.7.2000 INFLITTA AL CALCIATORE ALGAROTTI NICOLA (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Monza – Com. Uff. n. 2 dell’1.9.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 9 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL F.C. BREMBATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'11.7.2000 INFLITTA AL CALCIATORE ALGAROTTI NICOLA (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Monza - Com. Uff. n. 2 dell'1.9.1995) II F.C. Brembatese ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi deil'art, 28 del Codice di Giustizia Sportiva avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato di Monza, di cui al C.U. n. 2 del 1 settembre 1995, con la quale e stata inflitta la sanzione della squalifica fino all'11.7.2000 al calcíatore Algarotti Nicola a seguito della sua partecipazione al 13° Torneo Ambrosiana. Nelle more dell'istruttoría, la suddetta società, con nota in data 12.10.1995 ha comunicato al Collegio la propria rinuncia al ricorso. Alla luce di quanto sopra Ia.C.A.F. dichiara non doversi procedere per rinuncia con conseguente incameramento della relativa tassa. Per i sueposti motiví la C.A.F prende atto, ai sensi dell'art. 23 comma 14 C.G.S., della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C.. Brembatese di Brembate (Bergamo) ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
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